L’ottemperanza di condanna alle spese non richiede formula esecutiva né diffida (Cons. Stato n. 7150 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo che condanna al pagamento di somme di denaro non presuppone l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, poiché l’art. 115, terzo comma, cod. proc. amm. la esclude espressamente. Il ricorso è ammissibile anche senza previa diffida, essendo superato l’orientamento formatosi sotto la disciplina anteriore al d.lgs. n. 104/2010. La contumacia del debitore non lo esonera dall’onere di provare l’estinzione dell’obbligazione, che grava su di lui ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il difetto di prova del fatto estintivo giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Due avvocati hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza con cui il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, aveva condannato il Comune di Amantea alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuno dei difensori, entrambi dichiaratisi antistatari. Il titolo è stato notificato al debitore, divenendo definitivo come da attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti hanno allegato l’inadempimento del Comune e quantificato il dovuto, comprensivo di spese generali, contributo previdenziale e IVA, chiedendo altresì la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di ammissibilità del ricorso ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza amministrativa passata in giudicato, che ai sensi dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. amm. è titolo per l’esecuzione nelle forme del Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca. La notifica al Comune debitore è avvenuta e i centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ritenuto applicabile anche dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, sono decorsi.
La difesa del Comune non ha contestato alcunché. Il Collegio ribadisce che la notifica del titolo non richiede l’apposizione della formula esecutiva: l’art. 115, terzo comma, cod. proc. amm. la esclude espressamente, mentre i primi due commi si limitano a stabilire che i provvedimenti di condanna pecuniaria possono essere portati ad esecuzione nelle forme civilistiche e costituiscono titolo per l’ipoteca. La formula esecutiva resta funzionale solo a tale esecuzione forzata.
Il giudizio di ottemperanza non presuppone neppure la diffida con fissazione di un termine per provvedere: l’art. 114 cod. proc. amm. consente la proposizione del ricorso “anche senza previa diffida”, superando l’orientamento che, nella vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 104/2010, la considerava condizione di ammissibilità.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il ricorso nonostante la mancata costituzione del Comune. Richiamando la Cass., sez. III, ordinanza n. 1584 del 2018, si afferma che il convenuto, tenuto a provare l’adempimento del proprio debito, non può sottrarsi all’onere adducendo la scelta, processualmente neutra, di restare contumace. La contumacia impedisce al debitore di provare i fatti estintivi dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il difetto di prova sul fatto estintivo, considerata anche l’esiguità delle somme dovute, giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il Consiglio di Stato ordina pertanto al Comune di ottemperare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quantificando il dovuto, e nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente prefettizio, per il caso di ulteriore inerzia. Le spese del giudizio sono compensate; il compenso del commissario è posto a carico del Comune.
Nota della Redazione
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