Previdenza complementare: dipendenti privi di legittimazione a ricorrere (TAR Emilia-Romagna n. 975 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse solo indiretto e riflesso all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali volti all’istituzione della previdenza complementare. La legittimazione a ricorrere appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi. Le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, essendo l’intera disciplina rimessa alla negoziazione, né sono previsti termini per l’attuazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento e della connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della difesa in servizio nell’Arma dei Carabinieri nel ruolo forestale dal 1° gennaio 2017, hanno agito per il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione delle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Hanno dedotto il comportamento omissivo delle Amministrazioni resistenti e chiesto la condanna in solido al pagamento dell’equivalente economico delle contribuzioni, del risparmio fiscale e della rivalutazione del trattamento di fine servizio.

Il Ministero della difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva. Uno dei ricorrenti è stato poi escluso dal procuratore costituito per mero errore materiale, non essendo lavoratore alle dipendenze dell’Amministrazione. Parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione del Comitato europeo per i diritti sociali sul reclamo collettivo pendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio. Il reclamo dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali, istituito ai sensi dell’articolo 25 della Carta sociale europea, potrebbe condurre al più all’adozione di una raccomandazione non vincolante allo Stato, secondo la procedura dei reclami collettivi prevista dall’art. 9, comma 1, del Protocollo Addizionale del 1995. La pendenza di tale procedura, dagli esiti incerti nel quando e nel quomodo, non esplica alcun effetto diretto sulla decisione della causa.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione. I dipendenti destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento sono titolari di un interesse finale, indiretto e riflesso, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine ai procedimenti negoziali di cui all’art. 67, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254. Tale interesse appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è saldamente orientata nel senso che i dipendenti sono potenziali destinatari delle misure da adottarsi all’esito della concertazione, senza essere legittimati a partecipare al relativo procedimento, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego (Cons. Stato Sez. IV n. 502 del 2014; Cons. Stato Sez. II n. 8440 del 2021; Cons. Stato Sez. II n. 2593 del 2022).

Quanto alla domanda risarcitoria, il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione. Le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere e non sono previsti termini per l’attuazione. Difettano quindi sia il ritardo dell’Amministrazione sia una posizione immediatamente tutelabile dei dipendenti, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento dell’obbligo e di quella risarcitoria. Il Collegio ha inoltre dichiarato il difetto di interesse alla decisione per il ricorrente escluso, come da dichiarazione del procuratore. Le spese sono state interamente compensate per la natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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