CAM e onere di impugnazione immediata della lex specialis di gara (Cons. Stato n. 6651 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La totale mancata indicazione dei criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara integra, in linea generale, un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta e impone l’impugnazione immediata del bando. Il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può, a seconda del servizio e dell’oggetto del contratto, concretizzare la medesima carenza. L’indicazione dei CAM non conforme al decreto va invece indagata caso per caso e determina l’onere di immediata impugnazione solo se l’operatore economico prova che le clausole precludono ogni utile partecipazione. In assenza di tale prova, la violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 può essere fatta valere con il ricorso avverso l’aggiudicazione.

Il Fatto

La società aggiudicataria impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso del consorzio controinteressato, ha annullato l’intera procedura di gara per non conformità del bando all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato. Il contenzioso riguarda l’affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione di impianti ed edile presso le sedi della stazione appaltante.

Il consorzio, collocatosi al quarto posto in graduatoria, aveva contestato la lex specialis per il richiamo solo formale al decreto sui CAM manutenzioni, per il riferimento al decreto energia contenuto in una nota a piè di pagina e per l’omissione totale del decreto sui rifiuti. Nessuna censura era stata rivolta all’aggiudicazione o all’attribuzione dei punteggi. L’appellante deduce l’erroneità della decisione sotto il profilo della tardività del ricorso di primo grado, della carenza di interesse e della genericità delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: la nuova gara non è frutto di autonoma determinazione della stazione appaltante, ma è stata avviata in esecuzione della sentenza di primo grado, con le conseguenze processuali quanto all’effetto espansivo del giudizio.

Nel merito, il Consiglio ricostruisce la funzione dei CAM: essi non sono un adempimento formale, ma incidono sull’oggetto dell’affidamento, sulle specifiche tecniche, sui criteri premianti e sulle clausole contrattuali. L’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 rafforza l’obbligo di inserirli nella documentazione di gara, in coerenza con gli artt. 9 e 41 Cost. e con gli artt. 67, 68 e 43 della direttiva 2014/24/UE.

Da qui tre corollari. La mancata indicazione totale dei CAM si risolve in una grave carenza dei dati essenziali per l’offerta, con onere di impugnazione immediata secondo la ricognizione dell’ordinanza n. 5138 del 2017. Il mero rinvio al decreto può integrare la stessa carenza. L’indicazione non conforme va invece valutata caso per caso, con onere di immediata impugnazione solo ove l’operatore provi che le clausole precludono ogni utile partecipazione.

Su questa base il Collegio esclude il contrasto giurisprudenziale e ritiene non necessaria la rimessione all’Adunanza plenaria. Le pronunce richiamate dall’appellante riguardano fattispecie peculiari, in cui i ricorsi lamentavano l’impossibilità di formulare un’offerta consapevole; l’orientamento della Sezione III, consolidato dalla sentenza n. 8773 del 2022 e confermato dalla sentenza n. 4385 del 2025, non esclude in assoluto l’immediata impugnazione.

Applicando tali principi, le censure del consorzio contestano in radice le regole della gara, con un grado di genericità tale da rendere impossibile un’offerta meditata: ricorre quindi l’ipotesi dei bandi gravemente carenti e il ricorso avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente. Assorbite le ulteriori censure, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado è dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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