Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e cessazione del dissesto (TAR Calabria n. 21 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice amministrativo accerta il mancato pagamento delle somme ingiunte e garantisce gli adempimenti materiali per soddisfare il precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria né l’imputabilità dell’inerzia dell’amministrazione. Il decreto ingiuntivo non opposto decide la controversia al pari della sentenza esecutiva e assume piena autorità di res iudicata, con la conseguenza che l’obbligo di conformarsi grava sulla pubblica amministrazione e che le questioni non dedotte nel giudizio di merito o di opposizione non sono più proponibili davanti al giudice dell’ottemperanza. Venuta meno la situazione di dissesto finanziario per effetto dell’approvazione del rendiconto finale della gestione di liquidazione, cessa la preclusione di cui all’art. 248, comma 2, TUEL e i creditori riacquistano la piena possibilità di recuperare integralmente il proprio credito. Resta esclusa la penalità di mora quando le relative conseguenze risultino manifestamente inique in ragione degli interessi moratori già riconosciuti e della durata del dissesto.
Il Fatto
Una società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto all’amministrazione provinciale il pagamento di una somma per fatture non pagate relative a una gara d’appalto, oltre interessi moratori e spese. Il titolo è notificato ritualmente, non opposto e munito di formula esecutiva; decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la società propone ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
L’amministrazione debitrice eccepisce la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che le fatture erano state emesse nei confronti di un’impresa terza affidataria in subappalto e da questa quietanzate. Rileva inoltre che il credito risale a fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario e rientra perciò nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con il divieto di azioni esecutive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato, è stato notificato in forma esecutiva ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Passa poi a esaminare le eccezioni della resistente, che ritiene non condivisibili.
Sulla prima, il Tribunale osserva che le relative deduzioni andavano rappresentate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Il decreto non opposto decide la controversia al pari della sentenza esecutiva e assume piena autorità di res iudicata ai fini del ricorso per ottemperanza. L’obbligo di conformarsi al giudicato ricade sull’amministrazione intimata, senza possibilità di far valere davanti al giudice dell’ottemperanza questioni non dedotte nel giudizio di merito o esecutivo. Il giudice amministrativo è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali, senza valutare le ragioni del debito o l’imputabilità dell’inerzia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Lazio n. 51 del 2015; Cons. Stato n. 372 del 1998).
Sulla seconda eccezione, il Collegio rileva che la situazione di dissesto è ormai chiusa: una delibera del 2022 ha approvato il piano di estinzione delle passività pregresse e il 15 aprile 2023 è stato approvato il rendiconto finale della gestione di liquidazione. Viene quindi meno la preclusione di cui all’art. 248, comma 2, TUEL, e i creditori riacquistano la piena possibilità di recuperare il credito in misura integrale, una volta che l’ente sia tornato in bonis (Cons. Stato n. 5184 del 2018; TAR Calabria n. 764 del 2021).
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo, con il pagamento delle somme e degli accessori nei termini previsti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Nomina quale commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, stabilendo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Respinge invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerata la manifesta iniquità delle relative conseguenze rispetto agli interessi moratori già liquidati e alla situazione di dissesto protrattasi fino all’aprile 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.