Nessun silenzio assenso sul terzo condono edilizio in Toscana (TAR Toscana n. 971 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio disciplinato dalla L.R.T. n. 53/2004 non opera il meccanismo del silenzio assenso: la norma regionale impone al Comune l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di due anni e l’inerzia dell’Amministrazione si qualifica come mero inadempimento. La Corte cost. n. 196/2004 ha riconosciuto alla legge regionale il potere di disciplinare diversamente gli effetti del silenzio protrattosi oltre il termine biennale. Il diniego è legittimo quando l’opera sia stata realizzata in totale assenza di titolo, ipotesi estranea all’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.T. n. 53/2004, e ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico anteriore alla legge regionale.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 10 dicembre 2004 domanda di condono edilizio, ai sensi della l. n. 326/2003 e della L.R.T. n. 53/2004, per regolarizzare un edificio destinato a civile abitazione costruito in assenza del prescritto titolo autorizzativo, in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del d.m. 17 ottobre 1985.

Il Comune di Viareggio, con provvedimento n. 152 del 19 settembre 2007, ha negato il rilascio del titolo in sanatoria. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, chiedendo altresì l’accertamento del titolo formatosi per silenzio assenso per decorso del termine biennale. Il Comune si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo esclude che sulla domanda si sia formato il silenzio assenso, perché difettavano sin dall’origine i presupposti di ammissibilità della sanatoria. L’intervento riguarda un edificio realizzato in totale assenza di titolo, ipotesi non contemplata dall’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.T. n. 53/2004, che richiama le sole opere realizzate in difformità dai titoli. La Corte ricorda che la Corte cost. n. 49 del 10 febbraio 2006 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma nella parte in cui esclude dalla sanatoria gli immobili costruiti senza permesso di costruire.

Il Tribunale aggiunge che l’opera ricade in area vincolata sotto il profilo paesaggistico e in contrasto con la destinazione agricola del Piano Regolatore Generale. Richiama quindi l’art. 32, comma 27, lett. d) della l. n. 326/2003 e l’art. 2, comma 5, lett. a) della L.R.T. n. 53/2004: l’immobile non era comunque passibile di sanatoria.

Sul piano sistematico il Collegio osserva che il meccanismo del silenzio assenso non trova applicazione nel terzo condono davanti all’inerzia dell’Amministrazione. L’art. 5, comma 5 della L.R.T. n. 53/2004 impone al Comune di provvedere entro due anni dalla domanda, senza prevedere alcun effetto acquisitivo del silenzio. La Corte cost. n. 196/2004 ha del resto dichiarato illegittimo l’art. 32 proprio nella parte in cui non consentiva alla legge regionale di disciplinare diversamente gli effetti del silenzio oltre il termine. Il silenzio, in ogni caso, non avrebbe potuto maturare per l’assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.

Quanto al secondo motivo, il funzionario che ha firmato l’atto ha agito in forza di apposita delega conferita dal dirigente competente con determina n. 1561 del 9 giugno 2005, nel rispetto dell’art. 17, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, applicabile ratione temporis. Il Collegio esclude infine la dedotta carenza motivazionale: il diniego descrive compiutamente l’illecito edilizio e richiama le norme rispetto alle quali sussiste l’insuperabile contrasto. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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