Cambio di destinazione d’uso parziale in zona F.27: il diniego è atto vincolato se le NTA non lo consentono (TAR Puglia n. 480 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale costituiscono diretta espressione della discrezionalità del pianificatore comunale nell’individuare le destinazioni d’uso ammesse in ciascuna zona omogenea e gli interventi ivi consentiti. Ne consegue che, ove le NTA di una zona F.27 destinata ad “attrezzature assistenziali e ricettive” ammettono per gli edifici alberghieri esistenti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento igienico-edilizio, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, deve ritenersi preclusa la realizzazione di lavori che comportino la modifica, anche parziale, della destinazione d’uso dell’immobile, non potendo tale modifica ritenersi consentita in assenza di un’espressa previsione pianificatoria. Il diniego di permesso di costruire fondato su tale norma pianificatoria costituisce atto necessitato e vincolato, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 non ne determina l’annullamento, ove il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare dell’immobile destinato ad attività alberghiera denominato “Hotel President”, chiedeva al Comune di Lecce il rilascio del permesso di costruire per la divisione dell’immobile in due unità immobiliari, al fine di realizzare un locale commerciale indipendente. Il Comune denegava il titolo edilizio sul rilievo che l’immobile ricade in zona F.27 – “Attrezzature Assistenziali e Ricettive” – normata dall’art. 103 delle NTA del PRG, il quale, per gli edifici esistenti destinati ad attrezzature ricettive di tipo alberghiero, ammette esclusivamente interventi di manutenzione, ristrutturazione e risanamento, senza consentire l’insediamento di attività commerciali autonome.
Avverso il diniego e la successiva rinotifica del medesimo provvedimento, la società proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendo che la norma di piano non conterrebbe alcun divieto di modifica parziale della destinazione d’uso, che la parzialità dell’intervento lo renderebbe compatibile con la destinazione pianificatoria e che il provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione, nonché per violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le NTA del PRG, nel definire destinazioni d’uso e interventi ammessi nelle zone omogenee, costituiscono espressione della discrezionalità del pianificatore comunale, sicché la loro interpretazione deve svolgersi secondo il dato letterale, senza possibilità di estendere analogicamente le previsioni in esse contenute.
Esaminato il tenore dell’art. 103 delle NTA, il TAR ne ha desunto un duplice contenuto precettivo: da un lato, la norma ricomprende nel comparto F.27 gli edifici esistenti già destinati ad uso alberghiero, in ragione proprio della loro destinazione d’uso; dall’altro, per tali edifici ammette soltanto interventi conservativi e di ristrutturazione, senza alcuna previsione che consenta di modificarne, neppure parzialmente, la destinazione o di realizzare nuovi esercizi commerciali in luogo delle preesistenti attrezzature ricettive.
Da tale ricostruzione il Collegio ha tratto la conseguenza che il diniego impugnato costituisce atto necessitato e vincolato rispetto alla norma pianificatoria, con conseguente esclusione dei vizi di eccesso di potere e di difetto di istruttoria dedotti dalla ricorrente. La vincolatezza del provvedimento assume rilievo anche in relazione alla denunciata violazione delle garanzie partecipative: richiamato il principio per cui l’art. 10-bis legge n. 241/1990 va coordinato con l’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, il TAR ha affermato, conformemente al precedente del Tar Lazio Roma, Sez. I, 10.4.2025, n. 7098, che la violazione delle disposizioni sul procedimento è irrilevante quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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