Inquinamento acustico: ordinanza sindacale senza verifica ARPA è illegittima (TAR Sicilia n. 2503 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza previsto dall’art. 9 L. n. 447/1995 non si riduce al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ma costituisce rimedio ordinario avverso l’inquinamento acustico, poiché l’accertato superamento dei limiti rappresenta di per sé minaccia per la salute pubblica. Esso presuppone però un’adeguata istruttoria: il sindaco non può fondare il divieto su apprezzamenti soggettivi degli agenti accertatori o sul mero richiamo a una pregressa ordinanza giudiziaria, ma deve attivare la verifica dell’A.r.p.a. ai sensi dell’art. 14 L. n. 447/1995. L’ordinanza adottata in difetto di tale accertamento tecnico è illegittima per difetto di istruttoria. La domanda risarcitoria è infondata se il ricorrente si limita a quantificare il pregiudizio senza allegare elementi idonei a dimostrarlo, secondo l’onere probatorio proprio della responsabilità aquiliana della p.a.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un lido con licenza di ballo su area demaniale. Con ordinanza n. 17 del 31.07.2020 il Sindaco le ha imposto la cessazione totale delle emissioni e immissioni sonore in qualunque orario, vietando l’uso di impianti di amplificazione, le esibizioni dal vivo, il karaoke e le serate danzanti.
Il provvedimento muoveva da un’informativa della Polizia Municipale che, in esito a un sopralluogo, aveva rilevato l’assenza di barriere acustiche e richiamato i limiti della L. n. 447/1995 e le segnalazioni dei cittadini. La società ha chiesto l’annullamento e il risarcimento del danno, quantificato in euro 60.000,00. Il Comune non si è costituito e la tutela cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del potere esercitato. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 1245, il TAR esclude che l’art. 9 L. n. 447/1995 vada ricondotto al paradigma dell’ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità. Esso è piuttosto rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, perché l’accertata situazione di superamento dei limiti è di per sé minaccia per la salute pubblica. Cadono quindi le censure imperniate sulla carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza.
È invece fondato il dedotto difetto di istruttoria. L’ordinanza si basa su un sopralluogo della Polizia Municipale che, senza alcun previo accertamento tecnico volto a verificare il superamento dei limiti di legge, ha ritenuto il volume della musica oltre il massimo consentito. La valutazione poggia in parte su un apprezzamento soggettivo degli agenti e in parte sulle prescrizioni di un’ordinanza del Tribunale di Messina emanata sette anni prima.
Il Collegio valorizza la circostanza che nel maggio 2018 la ricorrente aveva fatto eseguire da un tecnico qualificato una verifica dell’impatto acustico, attestante la regolarità delle emissioni. Ne deduce che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare la preliminare verifica dell’A.r.p.a. ex art. 14 L. n. 447/1995, della cui necessità la stessa p.a. dà conto nella nota prot. n. 8925 del 10.08.2020. L’ordinanza è quindi annullata.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata. La società si limita a quantificare il pregiudizio in euro 60.000,00 senza allegare elementi idonei a dimostrarne la sussistenza, in contrasto con l’onere probatorio che grava su di essa in ragione della natura aquiliana della responsabilità da provvedimento illegittimo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3485). Le spese sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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