Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 5258 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è competente a dare esecuzione al giudicato formatosi anche su sentenza del giudice ordinario. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Il compenso del commissario, qualora dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione debitrice, con liquidazione in dispositivo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Nola, il giudice ordinario ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento di un periodo di servizio ai fini giuridici ed economici nel computo della ricostruzione della carriera, oltre al diritto al pagamento di una somma per un determinato arco temporale, con interessi legali, e ha condannato il Ministero al relativo pagamento.

In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di ordinare al Ministero il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato e di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. La verifica dei presupposti muove dalla disciplina dell’art. 114 cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo il compimento degli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, anche quando questo si sia formato su pronuncia del giudice ordinario.

Sul piano probatorio, il Tribunale riscontra il passaggio in giudicato della sentenza azionata attraverso apposita certificazione di cancelleria. Accerta inoltre l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale condizione per l’esperibilità del rimedio.

Accertati i presupposti, il Collegio ordina al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine investe tanto il riconoscimento del periodo di servizio quanto il pagamento della somma liquidata dal giudice ordinario.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per il Personale Scolastico del Ministero, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario è tenuto ad agire entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza.

Le spese per la funzione commissariale sono poste a carico del Ministero e liquidate in dispositivo, con possibilità per il commissario di esigerne il pagamento all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con esclusione delle spese di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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