Riconoscimento titoli esteri per l’insegnamento e difetto di attestazione ministeriale (Cons. Stato n. 6964 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento in Italia della formazione conseguita in altro Stato membro ai fini dell’abilitazione all’insegnamento presuppone la produzione dell’attestato di competenza o del titolo di formazione rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE. In assenza di tale certificazione, che indichi la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, l’Amministrazione non dispone dei dati necessari al confronto tra competenze e il diniego costituisce atto dovuto e vincolato. La sola frequenza di un corso di specializzazione non produce alcun effetto abilitante in Italia, e non sono dovute misure compensative quando la non riconoscibilità della documentazione sia accertata in concreto. Le libertà di circolazione non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d’origine.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito respinge l’istanza con cui una docente chiede il riconoscimento della formazione conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane e A019 Filosofia e Storia. L’Amministrazione aveva chiesto l’attestazione del competente Ministero rumeno, recante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. L’istante aveva prodotto solo i certificati relativi ai c.d. Nivel I e Nivel II, riferiti alla sola didattica della specializzazione in Scienza dell’Educazione. Dopo il preavviso di rigetto del 16 febbraio 2024 e un ulteriore termine per integrare la documentazione, il diniego definitivo arriva il 15 marzo 2024.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di rideterminarsi. Ritiene che il Nivel possa essere considerato un titolo di formazione e che la ritenuta indispensabilità dell’attestazione ministeriale contrasti con il principio di proporzionalità, anche in vista di eventuali misure compensative. Il Ministero appella, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza n. 2048 del 9 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi già espressi dalle pronunce della Sezione, tra cui Cons. Stato Sez. VII n. 7765 del 3 ottobre 2025, le decisioni n. 7253, 7254 e 7263 del 9 settembre 2025 e la n. 10423 del 27 dicembre 2024. Il Ministero aveva riscontrato differenze incolmabili tra la formazione richiesta dall’ordinamento italiano e quella conseguita all’estero, e l’istante non aveva allegato alcun attestato conforme alla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, idoneo a dimostrare il possesso dell’abilitazione in Romania.
La questione centrale è la necessità del titolo di abilitazione. La Corte ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che in Italia possa discendere un qualsivoglia effetto abilitante dalla sola frequenza del corso di specializzazione in Scienza dell’Educazione, in linea con le pronunce sopra richiamate e con la n. 1501 del 24 febbraio 2026.
Il Collegio si allinea alla Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 (cause C-340/24 e C-442/24): le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello che esso ha nello Stato d’origine. Da ciò deriva la correttezza del diniego anche sul piano delle misure compensative: una volta accertata in concreto la non riconoscibilità della documentazione, non vi sono lacune rimediabili con siffatto strumento.
La Corte sottolinea poi il rispetto del contraddittorio procedimentale. L’Amministrazione ha concesso un congruo lasso di tempo dal 15 gennaio 2024 fino alla decisione del 15 marzo 2024 per la produzione della documentazione richiesta, che non è tuttavia intervenuta. Il provvedimento impugnato è quindi atto dovuto e vincolato. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del primo grado, mentre nulla è disposto per quelle dell’appello, non potendosi condannare la parte non costituita.
Nota della Redazione
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