Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta docente (TAR Sicilia n. 1997 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il giudicato del giudice ordinario del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, condizione necessaria ove non si tratti di ottemperanza a decisioni del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice accoglie la domanda e ordina l’attribuzione del beneficio entro un termine determinato. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e liquida le spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 511/2023 dell’11.02.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un valore complessivo di € 2.500,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione non ha dato attuazione alle sue disposizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 e successive modifiche. La notifica dell’atto introduttivo è intervenuta dopo poco più di dieci mesi dalla notificazione con formula esecutiva della sentenza, dunque oltre il termine.
Il Collegio accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza, come attestato dalla certificazione di Segreteria prodotta. Sul punto richiama il principio per cui tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ritiene pertanto di accogliere la domanda e ordina all’Amministrazione di attribuire la Carta elettronica per il valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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