Reagenti calibratori e controlli, la lex specialis non impone contenitori separati (TAR Sicilia n. 1406 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura in service full risk di apparecchiature diagnostiche, la lex specialis che impone di offrire a cura e spese dell’aggiudicatario i calibratori e i controlli non vieta che gli stessi siano contenuti in una cartuccia unitamente ai reagenti necessari. Il capitolato non richiede contenitori fisicamente distinti per le due categorie, sicché l’offerta non è condizionata né indeterminata quando la cartuccia mista sia quotata in misura ribassata rispetto al listino, in modo da azzerare il costo del materiale riconducibile a calibratori e controlli. Il prezzo dei consumabili gratuiti è in tal caso pari a zero e la difformità dell’offerta economica non sussiste. Il ricorso incidentale proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale è improcedibile per la ritenuta infondatezza di quest’ultimo.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera universitaria indice una procedura aperta per la fornitura in service full risk, per cinque anni, di tredici emogasanalizzatori con materiale di consumo e assistenza tecnica. Alla gara partecipano due sole società. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione, deducendo che l’offerta della vincitrice avrebbe prezzato le cartucce contenenti i calibratori, materiale che il capitolato poneva a carico del concorrente, con un onere stimato in oltre 470.000 euro nel quinquennio e con il rischio di un aumento incontrollato della spesa sanitaria al crescere dei test.

La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, il subentro nel contratto e il risarcimento del danno. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale, espressamente subordinato all’ipotesi in cui il collegio accolga la lettura della legge di gara proposta dalla ricorrente principale, censurando a sua volta la quotazione del controllo qualità nell’offerta avversaria. La domanda cautelare è respinta con ordinanza e la causa è trattata nel merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dal capitolato, che riconduce a un’unica categoria, quella dei reagenti, sia i reagenti necessari all’esecuzione dei test sia i calibratori e controlli, questi ultimi da fornire “a cura e spese della ditta aggiudicataria”. Su questa base ritiene che la tesi della ricorrente non possa spingersi fino a imporre la separazione fisica in contenitori diversi delle due componenti: la lex specialis non prescrive contenitori contenenti esclusivamente reagenti necessari, distinti da quelli contenenti calibratori e controlli.

Cadono quindi le premesse del primo motivo. Il passaggio del ricorso secondo cui solo le cartucce di misura avrebbero dovuto essere prezzate non trova riscontro nella disciplina di gara. Il tribunale individua nel ragionamento della ricorrente un salto logico che le argomentazioni non consentono di colmare.

La verifica si sposta sul piano documentale. L’aggiudicataria aveva dedotto che la cartuccia mista, pur contenendo materiale delle due categorie, era stata offerta a prezzo ribassato rispetto al listino, così da azzerare la componente calibratori e prezzare la sola parte riconducibile ai reagenti necessari. Il collegio ritiene la circostanza provata: il prezzo di listino ammonta a 852,96 euro, quello offerto a 349,06 euro, con una riduzione corrispondente all’azzeramento della componente gratuita.

Viene così meno il fatto dirimente su cui poggiava l’intero ricorso, ossia l’aver prezzato materiali che avrebbero dovuto essere forniti gratuitamente. Il ricorso principale è respinto, con assorbimento delle eccezioni in rito. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile, sia perché espressamente subordinato all’accoglimento del principale, sia in applicazione dell’orientamento secondo cui, una volta respinto il gravame principale, l’aggiudicatario non conserva interesse all’esame dell’incidentale. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431.

Le spese sono compensate al 75% in ragione della complessità della vicenda e poste per il restante 25% a carico della ricorrente principale, con rifusione del contributo unificato del ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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