Campo da padel è nuova costruzione, il campo da tennis no (Cons. Stato n. 766 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi anche a chi non abbia commesso la violazione ma si trovi, al momento dell’irrogazione, in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. La buona fede dell’attuale proprietario e il tempo trascorso dall’abuso sono irrilevanti, anche ai fini dell’ampiezza dell’onere motivazionale. La realizzazione di un campo da padel comporta una trasformazione permanente e significativa del territorio, mediante pavimentazione specifica e strutture perimetrali stabili, e integra pertanto un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, non riconducibile all’edilizia libera. Il campo da tennis, ove realizzato con semplice livellamento del terreno e posa di materiali sciolti, può invece non integrare i presupposti della nuova costruzione e non richiedere il titolo edilizio, gravando sull’Amministrazione l’onere di provarne la natura.
Il Fatto
Il Comune di Moncalieri ha ordinato la demolizione di due campi da padel e di un campo da tennis realizzati presso un impianto sportivo gestito da una società. Nel corso di un sopralluogo il personale dell’ufficio vigilanza urbanistico-edilizia aveva accertato lavori in esecuzione e la presenza di una piattaforma in calcestruzzo, sbancamenti, strutture di servizio e impianti connessi ai campi. Dopo un’ordinanza di sospensione e una prima ordinanza di demolizione non impugnata, l’Amministrazione ha adottato una nuova ordinanza con cui ha disposto la rimozione delle opere e la rimessione in pristino, rilevata l’assenza di titoli abilitativi in area vincolata.
La società e il legale rappresentante hanno proposto ricorso al TAR Piemonte, deducendo la buona fede e la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza breve, ritenendo l’ordine vincolato e le opere soggette a permesso di costruire. È stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara anzitutto inammissibile la documentazione depositata per la prima volta in appello, per difetto dei rigorosi presupposti dell’art. 104, comma 2, c.p.a.: gli atti erano preesistenti al giudizio e acquisibili con tempestiva istanza di accesso, e comunque non indispensabili, riferendosi a opere diverse da quelle contestate. Parimenti inammissibili sono le nuove censure introdotte con memoria, estranee al perimetro del ricorso di primo grado.
Nel merito, il primo motivo è manifestamente infondato. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 9 del 2017, la Sezione ribadisce il carattere reale della misura ripristinatoria: l’ordine prescinde dallo stato soggettivo dell’attuale proprietario, anche se diverso dall’autore materiale dell’intervento.
Il secondo motivo è infondato quanto ai campi da padel. La loro realizzazione esige pavimentazione specifica e strutture perimetrali permanenti in vetro temperato e metallo, con trasformazione permanente del territorio. I verbali di sopralluogo confermano che i campi insistono su un getto continuo in calcestruzzo sopraelevato rispetto al piano di campagna. L’abusività è poi definitivamente accertata dal consolidamento della precedente ordinanza non impugnata.
Il motivo è invece fondato quanto al campo da tennis. L’Amministrazione non ha fornito adeguata prova della natura di nuova costruzione di tale opera, che, se realizzata con semplice livellamento e materiali sciolti, può non richiedere il permesso di costruire; non risulta accertata la presenza di fondazioni o strutture stabili. Il provvedimento è pertanto carente di istruttoria e motivazione in parte qua.
Il terzo motivo è infondato per i campi da padel, per l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, e assorbito per il campo da tennis. L’appello è accolto in parte, con annullamento parziale dell’ordinanza e conferma per i campi da padel; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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