Acquisizione sanzionatoria e inottemperanza non imputabile per sequestro e malattia (Cons. Stato n. 767 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, costituisce sanzione amministrativa di carattere afflittivo e presuppone, pertanto, l’imputabilità della condotta inerte. Il sequestro penale del bene impedisce la decorrenza del termine per la rimessione in pristino, che resta differito al momento del dissequestro. La sopraggiunta malattia completamente invalidante esclude la rimproverabilità dell’inerzia successiva. Il difetto di motivazione sull’area ulteriore acquisibile non travolge l’intero provvedimento, ma ne comporta l’annullamento parziale.
Il Fatto
Il proprietario di un compendio immobiliare aveva realizzato, in assenza di permesso di costruire, la sopraelevazione delle perimetrali di un manufatto rustico con solaio e pilastri in cemento armato. Il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino, non ottemperata; l’immobile era stato sottoposto a sequestro penale e il dissequestro è stato eseguito solo nel 2019. A seguito di ulteriori accertamenti, il Comune ha disposto lo sgombero, l’acquisizione gratuita del manufatto, dell’area di sedime e di un’area ulteriore, oltre alla sanzione pecuniaria.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza. Deceduto in pendenza del giudizio, senza che il TAR dichiarasse l’interruzione, gli eredi hanno appellato; il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza per difetto di contraddittorio e rimesso la causa al primo giudice. Il TAR, in sede di riassunzione, ha accolto il ricorso solo quanto all’area ulteriore e alla sanzione pecuniaria riferita agli eredi. Gli eredi hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui gli appellanti negano l’opponibilità dell’atto acquisitivo per mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, è inammissibile. Le censure sono state introdotte solo con la riassunzione ex art. 105, comma 3, c.p.a., che non consente di ampliare l’oggetto della controversia: il giudizio prosegue nei limiti del ricorso originario (Cass. civ., sez. II, n. 5137 del 2019). Il principio vale anche per gli eredi, che subentrano nel rapporto processuale senza posizione autonoma (Cons. Stato, sez. IV, n. 3876 del 2006); diversamente si eluderebbero i termini decadenziali.
Il secondo motivo è infondato. L’effetto acquisitivo opera automaticamente per il manufatto e l’area di sedime, mentre la motivazione è richiesta solo per l’area ulteriore (Cons. Stato, sez. VII, n. 8793 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7935 del 2024). Il difetto afferisce a una componente scindibile, sicché correttamente il TAR ha disposto l’annullamento parziale.
Il terzo motivo è fondato. L’Adunanza plenaria n. 16 del 2023 ha qualificato l’acquisizione come sanzione afflittiva, che presuppone l’imputabilità dell’inerzia ed è esclusa da impedimenti oggettivi. Il sequestro penale ha gravato sul bene tra il 2007 e il 2019 e la stessa ordinanza di demolizione condizionava l’esecuzione al preventivo dissequestro; durante il vincolo non è configurabile alcuna inottemperanza imputabile (Cons. Stato, sez. VII, n. 4978 del 2025; n. 4003 del 2025; sez. V, n. 8720 del 2024; sez. VI, n. 638 del 2024; sez. VII, n. 64 del 2026). Il termine decorre dunque dal dissequestro.
Nel frattempo il proprietario versava in gravi e irreversibili condizioni di salute, con ricoveri ospedalieri proprio durante il termine per demolire e nomina di un amministratore di sostegno. Il quadro integra lo stato di malattia completamente invalidante che esclude la rimproverabilità. La sanzione acquisitiva è illegittima per difetto dell’elemento soggettivo. Assorbito il quarto motivo sulla sanatoria. L’appello è accolto e il provvedimento annullato anche nella parte acquisitiva; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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