Revoca della delega alle dimissioni consiliari e scioglimento ultra dimidium (TAR Lombardia n. 1408 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium, ai sensi degli art. 38, comma 8, e art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 267/2000, la fattispecie si perfeziona con la presentazione contestuale al protocollo dell’ente delle dimissioni autenticate, non con la loro protocollazione. La revoca della delega alla presentazione, comunicata all’ente con PEC prima del deposito, è atto recettizio e opponibile ai sensi dell’art. 1396 c.c.: essa priva di efficacia la consegna successivamente effettuata dal delegato. Ne deriva che il consigliere revocante non può essere computato tra i dimissionari e la soglia della metà più uno dei membri assegnati non risulta integrata. Irrilevanti, invece, i fatti successivi alla presentazione, compreso il pentimento o lo smarrimento del documento.
Il Fatto
I ricorrenti, consiglieri comunali, impugnavano l’atto con cui la Prefettura aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per proporre lo scioglimento del Consiglio comunale. Il 28 e 29 novembre 2022 tredici consiglieri su ventiquattro avevano reso dimissioni autenticate dal notaio, delegando un terzo alla presentazione. Il 30 novembre, alle ore 8:05, il delegato consegnava i tredici atti al protocollo, ricevendo la fotocopia timbrata.
Nella notte, alle ore 00:36, uno dei consiglieri aveva inviato al protocollo una PEC con cui revocava la delega, chiedendo di non ricevere né protocollare atti depositati a suo nome. La Prefettura, rilevato che al protocollo informatico risultavano acquisite solo dodici dimissioni e che la tredicesima era stata revocata, negava lo scioglimento. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 38 e 141 TUEL e il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il ricorso non andava notificato al Comune, estraneo all’atto impugnato e privo di interesse al suo mantenimento; controinteressati sono i consiglieri non dimissionari, destinatari dell’eventuale scioglimento. L’atto prefettizio, pur non concludendo il procedimento, ha natura ricognitiva e portata lesiva quale arresto procedimentale, onde l’interesse ad agire sussiste.
Nel merito, il Tribunale distingue la presentazione dal documento e la protocollazione. La prima è attività materiale di consegna, attestata dalla ricevuta; la seconda è atto di certazione successivo, imputabile all’ufficio e da questo annullabile. Le norme richiamate esigono la sola presentazione contestuale al protocollo delle dimissioni autenticate, non la protocollazione. In astratto, dunque, lo scioglimento si realizza con la prova della presentazione contestuale, e i fatti successivi — pentimento, smarrimento o sottrazione del documento — restano irrilevanti.
Il Collegio osserva tuttavia che la presentazione per delega è deroga alla regola della presentazione personale e che il legislatore non ha previsto formalità per la revoca della delega. Il consigliere resta libero di revocarla prima del perfezionamento, trattandosi di atto recettizio efficace con la conoscenza del destinatario e opponibile ai terzi con mezzi idonei ex art. 1396 c.c. La PEC inviata al domicilio digitale dell’ente, per la sostanza e per il mezzo, era idonea a privare la delega di efficacia.
L’ente era pertanto informato della revoca prima della consegna. Il consigliere revocante non può essere computato: i dimissionari sono dodici, non tredici, e la fattispecie resta infra dimidium. È questa circostanza ostativa, da sola, a impedire lo scioglimento, a prescindere dalla mancata protocollazione del tredicesimo atto. Il ricorso è quindi infondato. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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