La cancellazione retroattiva della segnalazione Schengen travolge il diniego di emersione (TAR Lombardia n. 3710 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal Sistema d’informazione Schengen della segnalazione ostativa, disposta dall’Autorità straniera con efficacia retroattiva perché il provvedimento di espulsione su cui la segnalazione si fondava non poteva essere adottato per difetto dei presupposti fattuali e giuridici, determina l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che su quella sola segnalazione sia stato fondato. Il giudizio di legittimità va condotto verificando la permanenza del presupposto ostativo al momento della decisione. Venuta meno la segnalazione con effetto ex tunc, l’art. 103, comma 10, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2020 non può più sorreggere il rigetto, che resta privo di base istruttoria. L’annullamento consegue quale effetto caducatorio dell’atto fondato su presupposto successivamente eliminato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso positivamente la procedura di emersione e sottoscritto il contratto di soggiorno con il proprio datore di lavoro. Il 2 luglio 2021 presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020. La Questura comunicava il preavviso di rigetto, rilevando una segnalazione nella banca dati S.I.S. effettuata dall’Autorità straniera, ritenuta ostativa all’emersione ai sensi del comma 10, lett. b), della stessa norma. Esperita l’interlocuzione con il difensore, seguiva il diniego definitivo del 9 giugno 2023, notificato il 10 ottobre 2023.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’erronea applicazione della disposizione e i vizi dell’istruttoria, oltre alla violazione del contraddittorio e della leale collaborazione. Nelle memorie finali rappresentava che l’Autorità straniera aveva revocato l’espulsione con divieto di reingresso, riconosciuta illegittima, e aveva disposto la cancellazione della segnalazione Schengen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il diniego impugnato si regge su un unico presupposto: la segnalazione S.I.S. effettuata nel settembre 2019 con scadenza al 2028, assunta come ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2020. La difesa del ricorrente ne contestava l’illegittimità genetica.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei fatti. Il ricorrente aveva chiesto asilo, respinto con ordine di espulsione; resosi irreperibile, era stato espulso nel luglio 2019, con conseguente segnalazione Schengen. Dall’esame del passaporto emergeva però che l’interessato aveva lasciato il territorio prima dell’emissione del provvedimento espulsivo.
Su questa base l’Autorità straniera, a fronte della documentazione prodotta, ha riconosciuto l’illegittimità dell’espulsione e l’ha revocata il 18 settembre 2023, disponendo contestualmente la cancellazione della segnalazione dal Sistema d’informazione Schengen. Il Tribunale sottolinea che tale cancellazione opera con effetto retroattivo, poiché l’Autorità ha accertato che il provvedimento di espulsione non poteva essere emesso per difetto dei presupposti fattuali e giuridici, essendo il ricorrente già fuori dal territorio.
Da ciò il Collegio trae la conseguenza che il diniego di rilascio del permesso di soggiorno è illegittimo, risultando fondato soltanto sul presupposto ostativo venuto meno ex tunc. Accoglie quindi il ricorso e annulla l’atto impugnato. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno, con pagamento diretto al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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