Abbattimento obbligatorio nello stabilimento colpito da peste suina africana (TAR Lombardia n. 3707 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un focolaio di peste suina africana, qualificata come malattia di categoria A, l’art. 12, par. 1, lett. a), regolamento UE 2020/687 impone all’autorità competente di disporre l’abbattimento immediato di tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento colpito. La discrezionalità riconosciuta dall’art. 61 regolamento UE 2016/429 opera sul piano generale e torna a esplicarsi, in chiave preventiva, solo nella più ampia zona soggetta a restrizioni. Le deroghe degli artt. 12, par. 4, e 13 regolamento UE 2020/687 sono di stretta interpretazione e presuppongono la separazione delle unità epidemiologiche indenni. In tema di responsabilità aquiliana da esercizio illegittimo del potere amministrativo, il danno in re ipsa non trova cittadinanza: la valutazione equitativa non può supplire alla mancata allegazione e prova del danno conseguenza.
Il Fatto
Un’associazione che gestisce un rifugio per animali nel pavese, insieme ad altre associazioni di tutela, ha impugnato l’ordinanza del Dipartimento veterinario dell’ATS che, riscontrato un focolaio di peste suina africana nello stabilimento a seguito del decesso di tre maiali, ha disposto il sequestro del presidio, il censimento dei capi e l’abbattimento immediato di tutti i suini presenti.
Respinta la tutela cautelare, l’amministrazione ha eseguito coattivamente la misura. Le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso gli atti presupposti, chiesto l’accesso al verbale delle operazioni e formulato domanda risarcitoria, sostenendo che il pregiudizio discendesse in re ipsa dalla soppressione degli animali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara in via preliminare improcedibili le domande di annullamento per l’intervenuto decesso dei suini, che ha reso priva di utilità la caducazione degli atti. Residua l’interesse al ristoro del pregiudizio da esecuzione coattiva.
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’art. 61 regolamento UE 2016/429, che elenca in via generale le misure di controllo, e l’art. 12 regolamento UE 2020/687, che, per lo stabilimento colpito, reca un elenco cumulativo di azioni e annovera in primis l’abbattimento “quanto prima” di tutti gli animali. La soppressione non è dunque un’opzione facoltativa, ma una misura imposta. La discrezionalità riemerge solo nella zona soggetta a restrizioni, dove l’art. 22 consente l’abbattimento preventivo.
Le deroghe degli artt. 12, par. 4, e 13 non risultano applicabili: mancava una vaccinazione efficace e difettava il presupposto della separazione delle unità epidemiologiche, avendo i suini vissuto promiscuamente. Il dato fattuale conferma il giudizio di proporzionalità: trentuno capi su quaranta sono morti di PSA in pochi giorni, in un’area già sottoposta a protezione per un precedente focolaio.
Sul piano risarcitorio, il Tribunale esclude il danno in re ipsa e richiama il principio per cui l’equità può apprezzare il quantum, non l’an del danno. Le ricorrenti hanno omesso di indicare e provare le conseguenze pregiudizievoli concrete. Nel merito, l’operato dell’ATS non è censurabile: essa ha acquisito i pareri contrari di Regione, Ministero e Commissario straordinario. La domanda risarcitoria è rigettata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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