Cancellazione dalla white list effetto automatico della sentenza d’appello che ripristina l’interdittiva (TAR Liguria n. 679 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui la Prefettura dispone la cancellazione dell’impresa dalla white list non è autonomamente lesiva quando costituisce mera presa d’atto dell’effetto ripristinatorio dell’originaria interdittiva antimafia, determinato dalla riforma in appello della sentenza di annullamento. Il diniego di iscrizione nella white list e l’informativa interdittiva condividono identica ratio di tutela dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza, con la sola differenza che il primo consegue a un procedimento su istanza di parte e la seconda a un procedimento avviato d’ufficio. Il decorso del termine annuale di cui all’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non produce la caducazione automatica degli effetti interdittivi, ma impone alla Prefettura l’obbligo di riesame della prognosi infiltrativa, ferma restando l’efficacia del provvedimento fino alla sua formale revoca. Il ritardo dell’amministrazione nel provvedere sull’istanza di aggiornamento opera su un piano distinto dalla validità degli atti e non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto da questo Tribunale l’annullamento di una informativa antimafia interdittiva adottata nel novembre 2023. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello e, nelle more del giudizio, la società ha presentato in data 30 ottobre 2024 istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Il Consiglio di Stato ha poi accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado. Conseguentemente la Prefettura ha comunicato la cancellazione della società dalla white list. La ricorrente ha impugnato tale nota, deducendo la violazione del giudicato, il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio, sul presupposto che l’interdittiva fosse ormai scaduta per decorso del termine annuale prima della pubblicazione della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché l’atto impugnato non è dotato di autonoma portata lesiva. La comunicazione prefettizia discende, infatti, dall’effetto ripristinatorio dell’originaria interdittiva, provocato dalla riforma in appello della pronuncia di annullamento.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di iscrizione nella white list e quelli che comportano l’adozione dell’interdittiva determina una sostanziale equiparazione tra i due istituti, richiamando Cons. St. Sez. III n. 5765 del 2021, Cons. St. Sez. I n. 337 del 2019 e Cons. St. Sez. I n. 2241 del 2018. Ne deriva che il diniego di iscrizione costituisce determinazione conseguente e di natura vincolata rispetto alla misura interdittiva.
Contro la tesi dell’automatico effetto ripristinatorio la ricorrente oppone la scadenza dell’interdittiva per decorso del termine annuale. Sul punto il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario, espresso da Cons. Stato, Sez. III n. 8309 del 2021 (richiamato anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.): il decorso del termine non produce ex se la perdita di efficacia del provvedimento, ma impone all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva e l’aggiornamento della originaria prognosi. Tale lettura è coerente con la presa di posizione della Corte costituzionale sulla provvisorietà dell’interdittiva (Corte cost. n. 14 del 2020) ed è stata recepita dalla giurisprudenza successiva, tra cui Cons. Stato, Sez. III n. 1782 del 2024.
Il Collegio richiama inoltre l’ordinanza del Consiglio di Stato resa sull’appello cautelare, che ha escluso che il ritardato esame dell’istanza di aggiornamento possa refluire sulla legittimità dell’atto dichiarativo sopravvenuto. Per principio generale, a fronte del ritardo dell’amministrazione nel provvedere, l’interessato può esperire i rimedi sollecitatori e risarcitori, ma l’inerzia opera su un piano diverso dalla validità degli atti e non ne costituisce vizio di legittimità, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI n. 1123 del 2018. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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