Canone agri marmiferi: difetto di giurisdizione sulle determinazioni dei valori di mercato (TAR Toscana n. 1411 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le determinazioni dirigenziali che fissano i valori unitari di mercato per tonnellata dei materiali da taglio, le schede merceologiche e i conseguenti importi del canone di concessione e del contributo di estrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. Tali atti si fondano su accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, ossia sulla verifica della qualità della produzione di ciascuna cava e sul suo prezzamento. Il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale non costituisce tributo, ma indennizzo dovuto alla collettività per i danni conseguenti allo sfruttamento della risorsa marmo; la sua determinazione non si fonda sulla capacità contributiva delle imprese. La maggior misura del contributo per la zona apuoversiliese rispetto al restante territorio toscano non viola gli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., né i principî eurounitari di libertà di stabilimento, libera concorrenza e proporzionalità, trovando giustificazione nel pregio ambientale e commerciale del comprensorio.
Il Fatto
Quattro società esercenti attività di escavazione del marmo impugnavano davanti al TAR Toscana la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva confermato nella misura massima del 5% l’aliquota da applicare al valore unitario medio della produzione per determinare il canone di concessione degli agri marmiferi. Impugnavano altresì le determinazioni dirigenziali di approvazione delle schede merceologiche, di fissazione dei valori unitari di mercato per tonnellata e di determinazione degli importi del canone e del contributo di estrazione, oltre alle singole schede di valutazione.
Le ricorrenti contestavano il quadro normativo regionale sotto il profilo eurounitario e costituzionale, la legittimità della delibera consiliare per difetto di motivazione e di istruttoria, e nel merito gli atti determinativi dei valori di mercato. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, stante la sostanziale sovrapposizione delle censure avverso i medesimi atti. Rileva poi che le doglianze si articolano in tre gruppi: le questioni di diritto eurounitario e costituzionale sul quadro regionale, le censure avverso gli atti determinativi dei valori di mercato e delle schede, e la contestazione nel merito della delibera consiliare.
Il secondo gruppo di censure è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia secondo cui le decisioni dell’amministrazione sono state rese attraverso accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, cioè mediante l’accertamento della qualità della produzione di ciascuna cava e il suo prezzamento.
Le censure di carattere costituzionale ed eurounitario sono respinte. Quanto alla differenziazione del contributo tra zona apuoversiliese e restante territorio toscano, il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui essa trova ragione nella particolarità del comprensorio sotto il profilo paesaggistico e della qualità dei materiali estratti, con scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole. Il contributo è qualificato come indennizzo e non tributo, con richiamo alla Corte cost. n. 89 del 2018. La competenza regionale in materia deriva dall’art. 62 del d.P.R. n. 616/1977 e ha carattere esclusivo ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.; nessuna discriminazione per nazionalità è ravvisabile, valendo il regime per ogni operatore che intenda insediarsi nella zona.
Infine, la censura avverso la delibera consiliare è infondata. Per gli atti a contenuto generale non è necessaria specifica motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990; nel caso concreto l’atto reca comunque congrua motivazione, con riferimento all’andamento del comparto, all’impatto ambientale e sociale dell’escavazione e alla natura non rinnovabile della risorsa. I ricorsi sono pertanto in parte dichiarati inammissibili con rimessione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e in parte respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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