Canone concessorio gas, legittimo l’aumento del Comune in riequilibrio (TAR Puglia n. 717 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’incremento del canone concessorio disposto dal Comune ai sensi dell’art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007, non ricorrendo l’esclusione prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che concerne le sole controversie sulla corresponsione di canoni e corrispettivi. La pretesa dell’ente locale di aumentare il canone per l’annualità in esame in applicazione della norma citata è legittima, in continuità con l’orientamento già espresso dal Tribunale per le annualità precedenti e confermato in appello. Il ricorso volto all’annullamento della determinazione di aumento va pertanto accolto.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale, impugna la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha incrementato il canone concessorio per l’annualità 2018, in asserita applicazione dell’art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159/2007. La società deduce l’illegittimità dell’aumento, prospettando motivi già articolati in altri giudizi dinanzi al medesimo Tar per diverse annualità, e richiama il mutamento del quadro normativo.
Il Comune si costituisce e replica alle doglianze, sollevando in via preliminare un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fondata sul dato testuale dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che esclude dalla giurisdizione esclusiva le controversie sulla corresponsione di canoni e corrispettivi. La causa perviene alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale circoscrive l’oggetto dello scrutinio. Tutti gli atti richiamati in epigrafe, diversi dalla determina di aumento, non sono attinti da specifiche censure né se ne chiarisce la rilevanza; l’impugnazione è proposta solo in via eventuale. In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la decisione si concentra esclusivamente sulla determinazione n. 4062/2018.
Nel merito il Collegio richiama i plurimi precedenti del medesimo Tar aventi ad oggetto la stessa controversia per diverse annualità, tutti recentemente confermati in appello: la sentenza n. 1081/2020, confermata da Cons. Stato n. 4429/2024; la n. 1938/2021, confermata da Cons. Stato n. 5642/2024; la n. 781/2021, confermata da Cons. Stato n. 4433/2024; la n. 1632/2021, confermata da Cons. Stato n. 4431/2024; la n. 197/2023, confermata da Cons. Stato n. 7931/2024; la n. 196/2023, confermata da Cons. Stato n. 7932/2024.
Da tale orientamento, espressamente richiamato, il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi. Le decisioni richiamate hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e ritenuto fondate le doglianze relative all’incremento del canone. La ricostruzione sistematica del riparto di giurisdizione, in coerenza con l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., supera l’eccezione comunale.
Il ricorso è quindi accolto e la determina n. 4062/2018 viene annullata. La motivazione è resa in forma sintetica mediante rinvio ai precedenti, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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