L’esclusione per carenza di elemento essenziale dell’offerta e il soccorso istruttorio (TAR Emilia-Romagna n. 556 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di un elemento dell’offerta che la lex specialis qualifica come essenziale a pena di esclusione integra una causa di estromissione non riconducibile al perimetro dell’art. 10 D.Lgs. n. 36/2023, che riguarda i requisiti generali, e non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione. La dichiarazione sostitutiva concernente qualifiche professionali e titoli di formazione può essere resa solo dall’interessato ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, non dal concorrente in forza dell’art. 47 del medesimo decreto, e deve individuare i soggetti cui si riferisce per consentire il controllo dell’Amministrazione. La disparità di trattamento è deducibile solo assumendo a confronto un atto o un comportamento legittimo. Il requisito di idoneità professionale richiede una effettiva affinità tra attività economica abituale del concorrente e prestazione oggetto dell’appalto.
Il Fatto
La AUSL di Bologna bandisce una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di monitoraggio ambientale e personale di agenti chimici pericolosi e cancerogeni, con criterio del minor prezzo. Partecipano tre operatori; una società è esclusa, la controinteressata risulta prima con un ribasso del 26,04854%, la ricorrente seconda con il 19,19903%.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione con ricorso principale e primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente. Con determina n. 3218 del 12.12.2024 la stazione appaltante sospende l’efficacia dell’aggiudicazione e, all’esito del riesame, con determina n. 305 del 7.02.2025 conferma l’aggiudicazione e esclude la ricorrente per non aver allegato gli attestati di formazione specifica dei tecnici. La ricorrente impugna con secondo ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti: la determina del febbraio 2025 è atto confermativo proprio, adottato all’esito di un riesame complessivo delle criticità sollevate in sede contenziosa, e ha trasferito l’interesse della ricorrente sul secondo ricorso per motivi aggiunti.
Nel merito dell’esclusione, il Tribunale ritiene che la legge di gara non impedisse il ricorso all’autocertificazione in luogo dell’allegazione degli attestati. Tuttavia la dichiarazione prodotta non soddisfa il requisito: sul piano soggettivo è stata resa dalla società e non dai singoli operatori, mentre l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 richiede la sottoscrizione dell’interessato e l’art. 47 non consente di attestare stati e qualità elencati nella norma precedente; sul piano oggettivo è del tutto generica, priva dei nominativi dei tecnici, e impedisce ogni controllo di veridicità.
Il Collegio esclude la violazione del principio di tassatività: la previsione dell’art. 10 D.Lgs. n. 36/2023 concerne i requisiti generali, mentre l’esclusione per carenza di un elemento essenziale dell’offerta non vi rientra. Quanto alla disparità di trattamento, la ricorrente non può invocare l’estensione di un trattamento illegittimo, perché il raffronto presuppone un termine di paragone legittimo.
Né sussiste contraddittorietà con la prima ammissione, trattandosi di autotutela decisoria all’esito di rinnovata istruttoria. Il malfunzionamento della piattaforma resta un’allegazione priva di prova, poiché nessuna segnalazione è stata documentata nei cinque giorni precedenti la scadenza.
Passando all’aggiudicataria, è fondata la censura sulla mancata allegazione degli attestati per tutti e tre i tecnici indicati, elemento essenziale per l’art. 16 del Disciplinare. È parimenti fondata la censura sul difetto di idoneità professionale: dall’attività effettivamente svolta non emerge l’affinità richiesta con il servizio, ad alta specializzazione, e non risulta che il monitoraggio sia svolto in proprio. Il Collegio accoglie quindi in parte il secondo ricorso, annulla gli atti nella parte in cui non dispongono l’esclusione dell’aggiudicataria e dichiara inefficace il contratto, senza subentro della ricorrente.
Nota della Redazione
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