La chiamata del ricercatore e il quorum assembleare tra Statuto e regolamento (TAR Toscana n. 907 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nella convocazione del Consiglio di Dipartimento, della necessità di un quorum qualificato integra una mera irregolarità, priva di incidenza sulla validità della delibera, quando la legge prescrive la maggioranza assoluta e non quella qualificata. La validità della seduta resta subordinata al solo rispetto degli oneri di trasmissione personale, di invio preventivo e di indicazione non generica degli argomenti. Il Consiglio di Dipartimento non è mero organismo ratificatore delle decisioni della Commissione giudicatrice, ma titolare di uno spazio di valutazione sull’operato della stessa. Il mancato raggiungimento del quorum non impone la riconvocazione dell’assemblea quando l’Amministrazione abbia comunicato le ragioni ostative all’assunzione, di natura normativa, organizzativa o finanziaria.

Il Fatto

Il ricorrente, risultato vincitore di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, impugnava la nota con cui l’Università di Pisa gli comunicava la mancata assunzione, il verbale della votazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e il rigetto dell’istanza in autotutela.

La proposta di chiamata non era stata approvata: 26 voti favorevoli e 5 astenuti, a fronte dei 31 necessari. Il ricorrente deduceva l’invalidità della convocazione per omessa indicazione del quorum qualificato, la mancata riconvocazione dell’assemblea, il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere per erroneo calcolo del quorum. L’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di esaminare le censure nel merito, in applicazione dell’art. 34 comma 3 c.p.a. e dei principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022, in ragione della prospettata azione risarcitoria, prescindendo dalle eccezioni preliminari.

Quanto al primo motivo, la previsione dell’art. 51, comma 5, dello Statuto concerne le delibere da adottarsi con maggioranza qualificata, non quelle a maggioranza assoluta. La relativa omissione nella convocazione costituisce, tutt’al più, un’irregolarità: l’art. 51, comma 2, dello Statuto condiziona la validità della seduta ai soli oneri di trasmissione personale, di invio preventivo e di indicazione non generica degli argomenti. La maggioranza assoluta per la chiamata dei ricercatori è poi prevista dall’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 240/2010, oltre che dalla disciplina regolamentare. Il verbale dimostra che il mancato raggiungimento del quorum derivò dalle perplessità di alcuni docenti sulle valutazioni della Commissione, non da vizi della convocazione.

La seconda censura è infondata. L’art. 8, comma 3, del bando disciplina l’ipotesi in cui il Consiglio sia convocato per confermare una proposta di non assunzione: evenienza diversa da quella in esame, in cui il Dipartimento era stato convocato per approvare la proposta di chiamata. Trova invece applicazione l’art. 9 del regolamento. Legittimamente, pertanto, l’Università ha escluso la riconvocazione, richiamando l’art. 14, comma 3, del Regolamento e gli artt. 9 e 10 del bando, che consentono l’interruzione della procedura per circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o finanziaria e per l’impossibilità di assicurare la presa di servizio entro il termine del 1° febbraio 2022, imposto dal decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 2021.

Nemmeno il terzo motivo è condivisibile: la nota ha esposto le ragioni del mancato raggiungimento del quorum e dell’impossibilità di nuova convocazione. Il Collegio riconosce in capo al Consiglio di Dipartimento uno spazio di valutazione sull’operato della Commissione, quale presidio a garanzia di docenti e studenti.

Il quarto motivo non trova conferma: dal verbale, che fa piena prova fino a querela di falso, risulta la presenza del commissario e la sua astensione, con 31 partecipanti e quorum strutturale integro ex art. 51, commi 2 e 3, dello Statuto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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