Divieto e revoca di armi legittimi per conflittualità persistente e minacce (TAR Toscana n. 512 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi comuni da sparo e le relative munizioni, nonché la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, sono provvedimenti adottati nell’esercizio di poteri discrezionali a finalità preventiva e non punitiva, ai sensi degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, e non presuppongono un giudizio di illecito sui comportamenti dell’interessato. L’Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, purché idonei a far ragionevolmente desumere, in via prognostica, il rischio di un uso improprio delle armi. Una situazione di conflittualità persistente tra il titolare della licenza e un terzo, manifestatasi attraverso reciproche querele, minacce e condotte aggressive, costituisce indice sintomatico della mancanza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa. La scelta di vietare la detenzione di armi per prevenire la degenerazione di situazioni conflittuali è sindacabile solo nei limiti del difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Lucca gli aveva fatto divieto di detenere armi comuni da sparo e relative munizioni, unitamente al decreto del Questore della Provincia di Lucca che aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia della quale era titolare.

I provvedimenti trovavano fondamento in una denuncia proposta da un terzo, che aveva riferito di minacce di morte e di un episodio nel quale il ricorrente, incrociandolo a bordo dell’autovettura, gli avrebbe intimato di fermarsi e avrebbe tentato di colpirlo al volto con un pugno. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, lamentando difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e violazione del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione omesso di considerare la sola sospensione del titolo abilitativo in attesa dell’esito del procedimento penale. Si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Il Collegio rileva anzitutto che risulta incontestata l’esistenza di una conflittualità tra il ricorrente e un terzo, dimostrata dal deposito di reciproche querele: circostanza che costituisce indice sintomatico della mancanza dei requisiti di affidabilità pretesi dalla normativa.

L’istruttoria amministrativa aveva accertato che la situazione di litigiosità perdurava da almeno cinque anni. A ciò si aggiungeva la querela presentata dallo stesso ricorrente, nella quale egli indicava il destinatario come persona a lui ben nota, che più volte aveva invaso la sua proprietà e lo aveva ingiuriato e minacciato. Tali accertamenti escludono, secondo il Tribunale, i dedotti profili di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Collegio richiama un orientamento costante, condiviso dal Tribunale, che ha confermato la legittimità del divieto di detenere armi quando i fatti rivelano conflitti condominiali o comportamenti minacciosi e violenti (TAR Toscana n. 254 del 2020, TAR Toscana n. 354 del 2019, TAR Toscana n. 221 del 2020). I poteri conferiti dagli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 non hanno finalità punitiva, ma preventiva.

Quanto alla licenza di porto d’armi, il Tribunale ribadisce che essa può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Amministrazione valorizzare fatti di reato e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (Cons. Stato Sez. III n. 2158 del 2015). Il giudizio, ampiamente discrezionale, può prescindere dalla commissione di illeciti penali e riguardare anche un solo episodio non costituente reato, dal quale risulti ragionevole desumere in via prognostica il rischio di uso improprio (Cons. Stato Sez. III n. 7903 del 2019, Cons. Stato Sez. III n. 265 del 2020).

Ne consegue la legittimità dei provvedimenti impugnati, essendosi accertata una situazione di rischio potenziale e attuale di uso inappropriato delle armi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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