Prescrizione del danno da amianto decorre dalla conoscenza della eziopatogenesi (Cons. Stato n. 1249 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione risarcitoria per malattia professionale da esposizione ad amianto, il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. decorre dal momento in cui il lavoratore ha conoscenza del danno e del nesso eziologico con l’attività svolta. A tal fine è sufficiente il verbale della commissione medica ospedaliera che individui la eziopatogenesi della patologia e la colleghi alle condizioni lavorative, non essendo necessario il formale riconoscimento del diritto ai benefici riservati ai soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi del d.P.R. n. 243/2006. L’azione di responsabilità per il comportamento omissivo della pubblica amministrazione è autonoma rispetto al procedimento di riconoscimento della causa di servizio, che non ne condiziona la proponibilità.

Il Fatto

Un sottufficiale della Marina Militare conveniva in giudizio il Ministero della Difesa davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da asbestosi pleurica contratta per essere stato imbarcato su unità navali che utilizzavano materiale amiantifero.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo la pretesa infondata. Il militare proponeva appello, deducendo l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione e la violazione del d.P.R. n. 243/2006. Il Ministero resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale del momento da cui far decorrere la prescrizione dell’azione risarcitoria. La tesi dell’appellante è che il termine dovesse muovere dal provvedimento che per la prima volta lo aveva qualificato soggetto equiparato alle vittime del dovere, con quantificazione dell’invalidità.

Il Consiglio di Stato conferma il ragionamento del giudice di primo grado. Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto n. 156 del 22 febbraio 2001, prodotto dallo stesso ricorrente, aveva già individuato la eziopatogenesi della infermità, dando atto che la patologia era verosimilmente conseguenza dell’attività lavorativa svolta per numerosi anni su unità ricche di pannellature e tubolature amiantate, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Da ciò deriva che la consapevolezza del danno e del nesso causale risaliva già a quella data. Alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 12 giugno 2021, il termine decennale ex art. 2946 cod. civ. era dunque ampiamente decorso.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il riconoscimento formale sarebbe stato indispensabile per agire. L’azione proposta è una domanda generica per danni da comportamento omissivo della pubblica amministrazione, che non avrebbe predisposto le cautele necessarie. Essa non è ricollegata alla causa di servizio né alla qualifica di vittima del dovere, e la sua proposizione non era condizionata dal previo accertamento provvedimentale dell’amministrazione.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2946 c.c.

Tutte le 498 sentenze sull'art. 2946 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *