Canone unico pubblicitario e invarianza di gettito giustificano tariffe transitorie comunali (TAR Campania n. 2817 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi da 816 a 836 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, sostituisce l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Il principio di invarianza di gettito posto dal comma 817 opera come limite inferiore: l’ente disciplina il canone in modo da assicurare un gettito non inferiore a quello dei prelievi sostituiti, ma può variare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e gradualità. È pertanto legittima la previsione regolamentare che fissa una tariffa standard transitoria per gli anni 2021 e 2022, in attesa della delibera di Giunta, senza che ciò comporti un aumento automatico del prelievo. La scelta tariffaria costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’ente locale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o difetto di istruttoria.

Il Fatto

Le società ricorrenti operano nel settore della diffusione pubblicitaria e gestiscono impianti installati nel territorio del Comune di Napoli, assistite da autorizzazioni comunali. Esse hanno impugnato la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28 luglio 2021, con cui l’ente ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ha approvato il relativo regolamento attuativo.

Con motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2022, il gravame è stato esteso alla delibera consiliare n. 16 del 30 maggio 2022, recante modifiche e integrazioni al regolamento per le tariffe dell’anno 2022. Il ricorso introduttivo si articola in nove motivi, che censurano specifiche previsioni regolamentari in materia di fonti, rinnovo delle autorizzazioni, decadenza, criteri di determinazione del canone, rimborsi e norme transitorie. Il Comune si è costituito, replicando nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro interpretativo consolidatosi presso le Corti superiori. La Cass. Sez. Trib. n. 19017 del 5 luglio 2023 e il Cons. Stato, Sez. VII, n. 5906 del 3 luglio 2024 hanno chiarito che nel Comune di Napoli il passaggio dall’imposta comunale sulla pubblicità al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari non si è mai perfezionato, per difetto del regolamento attuativo richiesto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997. Ne è derivata l’ultrattività delle norme e delle tariffe precedenti.

Su questa base il Tribunale affronta i primi due motivi, relativi all’art. 1 del regolamento nella parte in cui richiama il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità. La censura non regge: la norma regolamentare non contrasta con la legge statale, ma le dà esecuzione, richiamando espressamente i commi 816 e 817. Il canone è stato istituito dal Comune con la delibera n. 8/2021 proprio in applicazione della previsione primaria.

Il terzo motivo, sul rinnovo delle autorizzazioni subordinato alla dichiarazione di regolarità del pagamento dei tributi locali, è respinto: la disposizione generale trova fondamento nell’art. 15-ter della legge n. 58/2019 ed è inserita nel regolamento comunale, restando la disciplina di dettaglio demandata alle singole discipline di settore. Anche il quarto motivo, sulla decadenza per mancato pagamento di due rate, è infondato, non emergendo contraddittorietà con la procedura di accertamento e recupero.

I motivi quinti, sesti, settimi e noni, unitamente ai motivi aggiunti, investono gli artt. 44 e 56, comma 9, del regolamento e la tariffa standard di 177,764 euro. Il Collegio li respinge richiamando il Cons. Stato n. 5906/2024: il comma 817 impone un gettito pari a quello dei prelievi sostituiti, ma riconosce all’ente la possibilità di variare le tariffe. L’invarianza di gettito è limite minimo, non misura rigida. La delibera di Giunta n. 228/2021 illustra il percorso di determinazione della tariffa, con coefficienti di riduzione legati a dimensione, caratteristiche e zona dell’impianto. Non è previsto alcun aumento automatico.

Infine, l’ottavo motivo, sull’art. 55, comma 4, in tema di rimborsi e compensazione, è respinto: la norma regola i versamenti in eccesso e in difetto rispetto al canone e non esclude la compensazione con crediti pregressi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati infondati; le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della materia e dell’orientamento solo di recente consolidatosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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