Sostegno scolastico e risarcimento per riduzione ore al minore disabile (TAR Campania n. 2819 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione delle ore di sostegno rispetto al monte ore dovuto in ragione della gravità della disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, integra un danno non patrimoniale alla personalità del minore, risarcibile anche quando la prestazione sia stata poi integralmente erogata in corso di causa. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, ma non preclude l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione e la condanna alle spese. In tema di responsabilità ex art. 30 c.p.a., la colpa della P.A. si desume dall’errore procedimentale e dalla mancanza di diligenza, non potendo l’Amministrazione invocare a discolpa incertezze normative o difficoltà interpretative non dimostrate. Il pregiudizio è liquidato equitativamente in misura forfettaria per ogni mese di privazione del monte ore, con decorrenza dalla data di insorgenza del pregiudizio e sino all’integrale integrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, genitore di un minore con disabilità, impugnava il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2023/2024, adottato in via definitiva dall’istituto scolastico, che assegnava all’alunno 21 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario di frequenza di 30 ore. Lo stesso PEI attestava la necessità di un insegnante di sostegno in rapporto 1:1 per l’intero orario.
Il ricorrente agiva per l’accertamento del diritto alle 30 ore, per l’adozione delle misure di attuazione e per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. La Sezione, con decreto cautelare monocratico e poi con ordinanza collegiale, ordinava all’Amministrazione di adeguare l’assegnazione. L’Ufficio Scolastico Regionale autorizzava le ore aggiuntive e la dirigenza scolastica provvedeva all’integrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prima di definire il giudizio, il Tribunale verifica la soccombenza virtuale ai fini delle spese. Il provvedimento impugnato è ritenuto privo di motivazione in ordine all’assegnazione delle sole 21 ore rispetto alle 30 di frequenza, a fronte di una valutazione funzionale che riconosce il rapporto 1:1. Il giudice sottolinea che l’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 impone all’Amministrazione di assegnare l’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario settimanale. La proposizione del ricorso ha quindi avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà dell’Amministrazione: da qui la condanna alle spese, liquidate in favore del procuratore antistatario.
Sul risarcimento, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il privato non è tenuto a un particolare impegno per dimostrare la colpa dell’Amministrazione, potendo allegare l’errore e l’illegittimità dell’atto (richiamata la pronuncia del TAR Campania, sez. I, n. 2339/2023). L’Amministrazione non può invocare a discolpa incertezze normative o oscillazioni giurisprudenziali non dedotte né comprovate. Quanto al nesso causale, la Sezione conferma l’orientamento consolidato (TAR Campania, sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024): la temporanea sottrazione delle ore di sostegno provoca danni allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia.
La colpa è desunta dalla stessa condotta: l’Amministrazione riconosce nel PEI la necessità del rapporto 1:1 e tuttavia assegna un monte ore ridotto, in modo immotivato. Sulla quantificazione, il Collegio applica il criterio equitativo forfettario di 1.000,00 euro per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore, dalla data del provvedimento di assegnazione ridotta sino all’integrazione.
Il dies a quo è individuato nel verbale G.L.I. del 6.09.2023, con l’inizio dell’anno scolastico, e il pregiudizio si protrae fino al 5.02.2024, data dell’attribuzione delle ulteriori ore. Il danno è quindi liquidato in 5.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6 settembre 2023 fino all’effettivo soddisfo.
Nota della Redazione
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