Canone unico per occupazione sottosuolo da produttori di energia rinnovabile (TAR Puglia n. 544 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 prevede, per le occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, una tariffa forfettaria non inferiore a 800 euro annui. La disposizione interpretativa di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021 non innova la disciplina, ma si limita a chiarire che la misura minima di 800 euro costituisce il limite inferiore e non la tariffa unica possibile. Il criterio speciale del comma 831 è inderogabile dall’ente locale, che non può sostituirlo con il criterio standard del comma 829 né aumentare la tariffa in nome dell’invarianza di gettito. Il principio di specialità prevale sulla disciplina generale e il criterio forfettario, in assenza di utenze in capo ai produttori, conduce all’applicazione della sola misura di 800 euro.
Il Fatto
Quattro società titolari di impianti eolici nel territorio della Provincia di Foggia hanno realizzato cavidotti lungo alcune strade provinciali, in forza di concessioni trentennali, per allacciare le proprie reti alla rete di trasmissione nazionale. Con ricorso notificato nel settembre 2021 hanno impugnato il regolamento provinciale che fissava il canone per l’utilizzo del sottosuolo pubblico in misura ritenuta notevolmente superiore a quella dovuta.
Con motivi aggiunti depositati nell’ottobre 2023 le stesse società hanno impugnato il nuovo regolamento consiliare e la delibera presidenziale che, recependo la norma di interpretazione autentica, avevano rideterminato i criteri di calcolo. La Provincia si è costituita eccependo la sopravvenuta carenza di interesse sul primo regolamento e sostenendo che la misura di 800 euro costituisse solo un minimo derogabile in aumento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il regolamento del 2021 ha perso efficacia a seguito dell’adozione dell’atto del 2023, impugnato con i motivi aggiunti. La decisione si concentra quindi su questi ultimi.
La questione centrale riguarda il significato della locuzione “nella misura minima di 800 euro” contenuta nella disposizione interpretativa. Il Tribunale ritiene più persuasiva la lettura dell’ente locale, secondo cui la norma significa “non inferiore a”: diversamente opinando, la disposizione avrebbe carattere innovativo e perderebbe la propria natura retroattiva, trasformando la tariffa “non inferiore a 800 euro” in tariffa unica possibile.
Tuttavia, l’assunto della Provincia è erroneo là dove ritiene che la tariffa minima sia liberamente derogabile mediante l’applicazione del criterio standard del comma 829. Così operando, l’ente viola il principio di specialità che assiste il comma 831, disattendendone ratio e presupposti applicativi. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Tar Basilicata n. 99/2025.
Neppure può invocarsi l’invarianza di gettito: si tratta di principio generale che, proprio per la sua natura, non è idoneo a derogare una disciplina speciale. Il criterio forfettario del comma 831 — venti per cento di 1,50 euro moltiplicato per il numero di utenze — non potendo trovare applicazione in capo ai produttori, privi di utenze, conduce di fatto all’applicazione della sola tariffa di 800 euro.
Il Tribunale riconosce che ne deriva una diversità di trattamento rispetto agli operatori che garantiscono il servizio all’utenza, ma la ritiene ragionevole alla luce dell’intento del legislatore di massimo favore per le imprese produttrici di energie rinnovabili. Per tali ragioni disattende la richiesta di sollevare eccezione di costituzionalità, pur rilevando lo squilibrio economico a scapito di altri operatori e della collettività. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto, con annullamento della delibera consiliare n. 18/2023 e, in parte qua, della delibera presidenziale. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione, in adesione a Cons. Stato n. 9697/2023.
Nota della Redazione
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