Tariffe provinciali illegittime per occupazioni sottosuolo dei produttori FER nel canone unico (TAR Puglia n. 549 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari e presidenziali che, in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti del sottosuolo da parte dei produttori di energia da fonti rinnovabili, quantificano il canone in misura eccedente l’importo forfettario di 800 euro sono illegittime. L’art. 5, co. 14-quinquies, lett. b), D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, si applica immediatamente e travolge le previsioni regolamentari difformi, rendendo improcedibile il ricorso rivolto contro le stesse. La giurisdizione sulla quantificazione del canone nelle note e nelle concessioni spetta al Giudice ordinario, avendo tali atti natura di avvisi di pagamento. L’interesse al ricorso contro gli atti regolamentari sorge solo con il rilascio della concessione di occupazione del suolo.

Il Fatto

Una società produttrice di energia da fonti rinnovabili impugna, davanti al TAR Puglia, il regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale approvato nel 2021, la delibera consiliare del 2023 che vi ha introdotto una disciplina derogatoria per gli operatori del settore energetico, le delibere presidenziali di approvazione delle tariffe per il 2023 e il 2024, nonché le note e le concessioni che le hanno quantificate.

La Provincia eccepisce la tardività del ricorso. La ricorrente replica di aver acquisito una posizione qualificata solo con il rilascio delle concessioni, intervenuto nel 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile, per difetto di giurisdizione, la parte del ricorso rivolta contro le note provinciali e le concessioni, limitatamente alla quantificazione del canone. Tali atti mutuano la natura di avvisi di pagamento e la controversia appartiene al Giudice ordinario, come indicato ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm. Il percorso argomentativo si fonda sulla pronuncia della Sezione n. 260/2022 e su TAR Basilicata n. 641/2024, che a sua volta richiama Cons. Stato n. 8960/2023 e n. 1642/2023.

Respinta l’eccezione di tardività, il Tribunale osserva che la ricorrente, prima del rilascio delle concessioni, non era titolare di alcuna concessione di occupazione del suolo con cavi e condutture a servizio di impianti FER e dunque non aveva un interesse personale, concreto e attuale. Il ricorso, proposto l’11.9.2024, è pertanto tempestivo.

Nel merito, la domanda rivolta contro il regolamento del 2021 è inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio richiama le sentenze della Sezione nn. 522 e 523/2025 e il principio di Cons. Stato n. 9697/2023, che ha ritenuto improcedibile l’appello avverso la sentenza n. 260/2022, resa proprio sul regolamento in questione, sul presupposto dell’applicabilità immediata della disposizione di cui all’art. 5, co. 14-quinquies, lett. b), D.L. n. 146/2021, idonea a travolgere le previsioni regolamentari.

La restante parte del ricorso, rivolta contro la modifica regolamentare del 2023 e gli atti conseguenti, è fondata per le ragioni espresse nelle richiamate sentenze nn. 522 e 523/2025. Il Tribunale annulla la delibera consiliare n. 18/2023 e, in parte qua, le delibere presidenziali nn. 98 e 171, con travolgimento dei relativi atti istruttori.

Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità e particolarità della questione e in adesione a quanto statuito da Cons. Stato n. 9697/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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