Assunzioni nei Consorzi di bonifica tra indirizzo regionale e autonomia organizzativa (TAR Sardegna n. 919 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di indirizzo adottati dalla Regione nei confronti dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 37 l.r. Sardegna n. 6/2008 trovano fondamento nei poteri di vigilanza, controllo e sanzione che la legge attribuisce all’amministrazione regionale, giustificati dalla rilevante compartecipazione pubblica alle spese consortili. Tali atti possono introdurre strumenti programmatori come il Piano annuale delle assunzioni (PIAS), qualificandoli come presupposto di legittimità delle procedure di reclutamento. Costituisce esercizio irragionevole del potere di indirizzo, però, la previsione che limiti le assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio, atteso che il rapporto di lavoro stabile costituisce il tipo contrattuale ordinario e prevalente secondo il quadro normativo europeo e interno. Parimenti irragionevole è la disciplina che esclude il ricorso alla somministrazione nei casi di esito negativo delle procedure di reclutamento o per attività straordinarie e urgenti non programmabili, nonché quella che impone di imputare la relativa spesa ai contributi di funzionamento in modo indifferenziato, senza riguardo alla natura dell’attività effettivamente svolta.
Il Fatto
Con deliberazione n. 18/33 del 18 maggio 2023 la Giunta regionale della Sardegna ha aggiornato la disciplina delle assunzioni dei Consorzi di bonifica, imponendo la trasmissione periodica di un Piano annuale delle assunzioni (PIAS) quale presupposto di legittimità delle nuove assunzioni, la limitazione dei contratti a tempo indeterminato al reintegro del personale cessato nel triennio e il ricorso al lavoro interinale solo per assenze imprevedibili tra i trenta giorni e i quattro mesi. Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha impugnato la deliberazione e la circolare attuativa, deducendone il difetto di fondamento normativo e l’irragionevolezza, in quanto lesive dell’autonomia organizzativa riconosciuta agli enti consortili dallo statuto e dalla legge regionale. Il giudice ha accolto l’istanza cautelare riunendola al merito.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna ha innanzitutto superato la questione della qualificazione giuridica dei Consorzi di bonifica come enti pubblici economici, ritenendola non decisiva ai fini del giudizio. Ha invece valorizzato la circostanza che tali enti ricevono consistenti contributi pubblici dalla Regione, con specifico riferimento alle spese per il personale, circostanza che giustifica l’attribuzione all’amministrazione regionale di poteri di vigilanza, controllo e sanzione disciplinati dagli artt. 38, 39 e 40 della l.r. n. 6/2008.
Quanto al primo e al secondo motivo, il Collegio ha individuato il fondamento normativo degli atti impugnati nell’art. 37 l.r. n. 6/2008, che attribuisce alla Giunta il potere di adottare atti di indirizzo in ordine all’attività programmatoria, gestionale e contabile dei consorzi. Tale potere, letto in combinazione con l’art. 34, comma 2, della medesima legge in tema di dotazione organica, consente di introdurre strumenti di programmazione come il PIAS, strumentale al controllo di legittimità sulle procedure di assunzione ex art. 40 e non lesivo dell’autonomia statutaria, che non viene modificata ma soltanto attuata secondo criteri di efficienza ed economicità. La circolare attuativa è stata ritenuta una mera specificazione tecnica del contenuto del piano, priva di portata innovativa.
Il terzo motivo è stato respinto per carenza probatoria: il Consorzio non ha dimostrato il concreto pregiudizio all’attività istituzionale derivante dal ritardo delle assunzioni. Il quarto motivo è stato invece accolto nei limiti indicati. Il Tribunale ha ritenuto irragionevole la limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato al solo reintegro del personale cessato nel triennio, richiamando la sentenza n. 466/2025 del medesimo TAR e il quadro normativo di cui alla Direttiva 99/70/CE e al d.lgs. n. 81/2015, che indicano il contratto stabile come tipo ordinario. Ha altresì ritenuto illegittima la disciplina che preclude la somministrazione in caso di esito negativo delle procedure di reclutamento o di attività straordinarie e urgenti non programmabili, nonché l’imputazione automatica della relativa spesa ai contributi di funzionamento, dovendosi invece aver riguardo alla natura dell’attività effettivamente svolta.
Nota della Redazione
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