Canoni concessori per antenne di telefonia tra giudice ordinario e amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 47 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici incontra il limite delle controversie aventi ad oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario quando presentino contenuto meramente patrimoniale. Restano nella giurisdizione amministrativa solo le liti che coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali nella determinazione del canone. La contestazione della nullità della clausola pattizia del canone, per contrasto con l’art. 54 cod. delle comunicazioni elettroniche, investe un rapporto convenzionale a carattere paritetico e integra una questione di diritti soggettivi patrimoniali. Il giudice amministrativo adito deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione generale per la realizzazione di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche proponeva opposizione davanti al TRGA di Bolzano contro un’ingiunzione di pagamento emessa, per conto della Provincia autonoma, dalla società di riscossione, per oltre duecentomila euro. La pretesa derivava da sette contratti di concessione e dal subentro in un ottavo, stipulati nel 2021 e nel 2022, aventi ad oggetto l’installazione di antenne di telefonia su immobili provinciali e su un campo da calcio.

La ricorrente contestava la nullità delle clausole determinative del canone, per contrasto con il divieto di imporre oneri non previsti per legge, chiedendo la sostituzione con il canone unico e l’annullamento dell’ingiunzione e delle intimazioni pregresse. La Provincia eccepiva l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza, sostenendo la natura aggiuntiva del canone unico e adombrando un’eccezione di incostituzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver respinto l’istanza di rinvio per genericità della prospettata possibilità di accordo, ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione. Ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie su atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, facendo salve quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

La sentenza ricostruisce il discrimine sulla scorta di Cass., Sez. U., n. 20939/2011: la riserva non comporta un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ma a questi spettano le sole liti di contenuto meramente patrimoniale, mentre restano al giudice amministrativo quelle che coinvolgono poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone. Nel caso concreto non viene in rilievo alcun atto autoritativo, ma la contestazione di una clausola pattizia, sicché la controversia è patrimoniale e sottratta alla giurisdizione esclusiva (in termini, C.d.S., sez. IV, n. 1426/2024 e n. 3467/2020).

Il Collegio richiama poi Cass., Sez. U., n. 2730/2017, che in fattispecie analoga ha individuato nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione sull’ingiunzione per canoni relativi a infrastrutture di comunicazione elettronica, valorizzando il divieto di oneri non stabiliti per legge e la finalità di tutela della concorrenza. Analogo indirizzo è stato seguito da Corte d’Appello di Brescia n. 1620/2023.

La conclusione non muta, osserva il TAR, invocando l’art. 133, comma 1, lett. a), punto 2), cod. proc. amm. e la figura della concessione-contratto: anche in tale prospettiva la giurisdizione esclusiva presuppone che l’amministrazione agisca come autorità, restando devolute al giudice ordinario le vicende meramente patrimoniali (richiamate Cass., sez. I, n. 34854/2023 e TAR Lazio, sez. II, n. 9581/2024). Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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