Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 49 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della disponibilità dell’interesse al ricorso. Il ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa è assunta in decisione, di non avere più interesse a ottenere una pronuncia sul ricorso. Il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese è possibile quando la parte resistente vi consenta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato le delibere con cui l’azienda di soggiorno, su incarico del Comune, aveva assegnato quarantacinque postazioni di vendita al mercatino natalizio, contestando la valutazione della propria offerta e la conseguente graduatoria, che l’aveva collocata al trentatreesimo posto senza assegnazione di posteggio. Deduceva vizi nella valutazione dei criteri sia vincolati sia discrezionali.
Dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione aveva adottato una delibera di convalida del provvedimento impugnato, a sua volta gravata con motivi aggiunti. Con atto del 7 febbraio 2025 la ricorrente dichiarava l’esaurimento dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. I difensori dell’amministrazione sottoscrivevano l’istanza, aderendo alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio della disponibilità dell’interesse al ricorso quale criterio regolatore del processo amministrativo. La ricorrente conserva la facoltà di disporre del proprio interesse fino al momento in cui la causa viene assunta in decisione; in tale arco temporale può dichiarare di non voler più ottenere una pronuncia.
Il giudice deve prendere atto di questa dichiarazione. Non ha, infatti, il potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse alla decisione. Il principio è sostenuto da un indirizzo consolidato, richiamato con pluralità di pronunce del Consiglio di Stato (tra le altre, Sez. V n. 1662 del 2022, Sez. VII n. 1026 del 2022, Sez. VI n. 338 del 2022) e dei giudici amministrativi di primo grado, tra cui il TAR Bolzano n. 181 del 2021 e n. 82 del 2022.
Il Collegio qualifica quindi la sopravvenuta carenza di interesse come ragione di improcedibilità, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, anch’essi travolti dalla caduta dell’interesse.
Quanto alle spese, la loro compensazione consegue all’adesione prestata dall’amministrazione all’istanza della ricorrente. Nessuna statuizione è adottata nei confronti dei controinteressati, non costituitisi in giudizio.
Nota della Redazione
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