Accesso difensivo ai dati sanitari del minore strumentale alla difesa e decadenza (TAR Molise n. 48 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. per impugnare il diniego o il silenzio sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi ha natura decadenziale. Le mere diffide ad adempiere, prive di fatti nuovi e sopravvenuti, non valgono a riaprire il termine né a qualificare come autonomamente impugnabile il silenzio successivo, che resta meramente confermativo del primo. In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’ostensione di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute è consentita nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e l’istante deve indicare il nesso di strumentalità necessaria tra documento richiesto e situazione giuridica da curare o difendere, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di un minore, rappresenta di aver instaurato una relazione con la madre del bambino, poi cessata, e di aver avviato plurimi procedimenti a tutela della propria responsabilità genitoriale, tra cui un giudizio civile davanti al Tribunale di Salerno, nel quale il Giudice Tutelare aveva disposto che le decisioni più importanti sulla salute e sulla crescita del figlio fossero assunte di comune accordo tra i genitori.
Ritenendo che la madre non avesse dato attuazione a tale prescrizione, il ricorrente ha inoltrato all’As.Re.M. tre istanze di accesso agli atti — la prima del 2.04.2024 (calendario vaccinale e moduli di consenso informato), la seconda del 19.04.2024 (documentazione sulla scelta e revoca del pediatra) e la terza del 17.07.2024 (comunicazione di ricusazione del minore da parte del pediatra) — per conoscere le prestazioni sanitarie erogate al figlio. Non ricevendo riscontro, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato avviso ex art. 73 cod. proc. amm. del rilievo d’ufficio sulla possibile tardività parziale del ricorso. Il ricorso, notificato il 19.08.2024, è risultato irricevibile quanto alle prime due istanze: il procedimento di accesso si conclude entro trenta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende respinta e si forma il silenzio-diniego, da impugnare nel termine di trenta giorni ex art. 116 cod. proc. amm., già abbondantemente spirato al momento della proposizione.
Il Tribunale ha escluso che le tre diffide ad adempiere potessero determinare uno slittamento del termine. Richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV sez., n. 2439/2015), ha ribadito che la mancata impugnazione del silenzio-rigetto preclude la reiterabilità dell’istanza, salvo che la nuova domanda consegua a fatti nuovi e sopravvenuti. Le diffide, prive di tale supporto, si sono qualificate come meri solleciti, e il silenzio successivo come confermativo del primo.
Quanto alla terza istanza, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Dopo aver richiamato la natura di principio generale dell’accesso e la variante dell’accesso difensivo, ha applicato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021: non basta un generico riferimento a esigenze probatorie, essendo necessario un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documento e situazione finale tutelata, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che la ricusazione del pediatra può essere stata determinata da ragioni ascrivibili alla sfera del sanitario e che il ricorrente non ha indicato alcun collegamento tra il documento richiesto e un interesse giuridicamente rilevante. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato irricevibile e per il resto respinto, con assorbimento delle doglianze e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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