Capacità economica e permesso di ricerca geotermica commisurata all’intero progetto (TAR Toscana n. 1921 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità economica richiesto per il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 395/1991, non si esaurisce nella sostenibilità dei lavori della sola fase iniziale, ma deve essere adeguato ai lavori programmati, al loro prevedibile sviluppo e all’eventuale realizzazione del progetto geotermico. La circolare MISE n. 14857/2015, riferendosi esclusivamente agli impianti pilota di cui all’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. n. 22/2010, non abroga la disciplina del citato art. 4, che resta applicabile alle iniziative diverse dagli impianti pilota. La capacità economica deve sussistere al momento del rilascio del titolo e risultare da documentazione idonea, non essendo sufficiente una manifestazione d’interesse non vincolante proveniente da un fondo. L’omessa notifica del provvedimento incide sull’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, non sulla sua validità.

Il Fatto

La società ricorrente presentava alla Regione Toscana, nel settembre 2023, istanza di avvio del procedimento per il rilascio del PAUR ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 e art. 73-bis legge reg. Toscana n. 10/2010, relativa al permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “PRATA”, nei Comuni di Massa Marittima e Montieri. Il progetto era assoggettato a VIA regionale e interessava anche un sito della Rete Natura 2000.

Il Settore Geotermia regionale rilevava che la società, con capitale sociale di modesto importo, non possedeva la capacità economica adeguata ai lavori, stimati in circa novantasei milioni di euro. Il supporto tecnico Sviluppo Toscana evidenziava patrimonio netto tangibile negativo, perdita d’esercizio, fase di start up e assenza di impegni vincolanti del fondo indicato come sostenitore. La conferenza di servizi esprimeva determinazione negativa e la Giunta regionale negava il PAUR. La società impugnava il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della normativa applicabile. La ricorrente sosteneva l’abrogazione dell’art. 4 d.P.R. n. 395/1991 per effetto degli artt. 17 e 18 d.lgs. n. 22/2010 e della circolare MISE 9 luglio 2015, prot. n. 14857. Il TAR respinge la tesi: la circolare riguarda esclusivamente gli impianti pilota, definiti dall’art. 1, comma 3-bis, e tali non sono gli impianti oggetto dell’istanza. Poiché la Regione aveva provato la circostanza, non contestata specificamente, la disciplina dell’art. 4 resta applicabile.

Nel merito, la sentenza valorizza la lettera della norma: la capacità tecnica ed economica deve essere adeguata ai lavori programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi e all’eventuale realizzazione del progetto geotermico. Ne segue che la valutazione non può limitarsi alla sola prima fase, come pretendeva la società. La Regione ha quindi correttamente interpretato ed applicato la normativa.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale, il Collegio esclude il contrasto con l’art. 41 Cost., poiché i requisiti economici sono posti a garanzia della sostenibilità degli obblighi, anche ambientali, discendenti dal titolo, e lo stesso art. 41 vieta che l’iniziativa economica privata si svolga in contrasto con l’utilità sociale o rechi danno all’ambiente. Nessuna lesione viene ravvisata rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., richiamati senza circostanziarne il vulnus.

Il TAR nega rilievo all’accordo con il fondo: la capacità economica deve risultare da documentazione prodotta al momento della domanda e sussistere al tempo del rilascio, richiamando TAR Lazio, Roma, III, 13 luglio 2010, n. 24861. Nel caso concreto si tratta di una indicazione d’interesse non vincolante, come confermato dalle clausole della lettera successiva. Irrilevante è inoltre la capacità economica dei soci, per la separazione patrimoniale della società a responsabilità limitata. L’omessa notifica del provvedimento, infine, incide sull’efficacia e non sulla validità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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