Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 3469 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono i presupposti del giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine indicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il titolo, notificato all’amministrazione e non impugnato, non veniva eseguito. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza, la fissazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti del rito di ottemperanza. Dalla documentazione emerge la mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
Quanto alla figura dell’ausiliario, il Tribunale precisa che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Il compenso del commissario è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riguardo, per l’uso del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75/1991 e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del d.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Il commissario è inoltre tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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