Parere paesaggistico vincolante e prosecuzione di galleria come variante sostanziale (TAR Toscana n. 1920 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività estrattive, i pareri della Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica sono obbligatori e vincolanti ai sensi dell’art. 153-bis, comma 2, L.R. Toscana n. 65/2014, e prevalgono sulla disciplina generale della conferenza di servizi, che non attribuisce alle amministrazioni partecipanti alcun potere di superare il dissenso espresso in sede paesaggistica. Costituisce variante di carattere sostanziale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Disciplina di Piano del PPR-PIT, anche la mera prosecuzione di una galleria esistente già autorizzata, perché implica un nuovo scavo con incidenza sulle invarianti strutturali del paesaggio. Ne consegue l’applicazione dell’Allegato 4 del PPR-PIT e il giudizio di sintesi affidato alla Commissione, che non si sostituisce alle competenze degli altri enti ma valuta complessivamente l’impatto paesaggistico, compresi gli effetti cumulativi delle cave contigue.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria di diritti di escavazione su agri marmiferi comunali e gestisce la cava in galleria n. 87, autorizzata nel 2014 e prorogata nel 2017. In vista della scadenza del titolo, e in applicazione della disciplina transitoria del PPR-PIT, presenta nel febbraio 2019 un nuovo progetto di coltivazione nei limiti del trenta per cento dei volumi già assentiti.
Il progetto è escluso dalla VIA con prescrizioni e raccoglie pareri favorevoli delle amministrazioni competenti. La Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica esprime però parere sfavorevole, confermato dopo le osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990. La Conferenza di Servizi recepisce il parere come vincolante e il Comune respinge l’istanza. La società impugna il diniego davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sostiene che il parere paesaggistico non possa operare come veto e che il Comune avrebbe dovuto decidere secondo i pareri prevalenti, in applicazione dell’art. 14-ter L. n. 241/1990. Il Collegio respinge la tesi richiamando l’art. 153-bis, comma 2, L.R. n. 65/2014: i pareri della Commissione sono obbligatori e vincolanti, e la normativa regionale non recede dinanzi alla disciplina statale sulla conferenza di servizi.
Il secondo motivo contesta l’applicazione dell’Allegato 4 del PPR-PIT, sostenendo che il progetto costituisca variante non sostanziale, in quanto semplice prosecuzione di galleria esistente senza nuovi ingressi o fronti. Il Tribunale ritiene la censura infondata: la relazione tecnica descrive il proseguimento dei rami di galleria e un abbassamento di quota dell’ingresso principale. La prosecuzione implica un nuovo scavo e integra dunque variante sostanziale ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Disciplina di Piano. La Regione richiama sul punto la delibera di Giunta regionale n. 666 del 2016, che chiarisce come il concetto ricomprenda anche l’apertura di nuove gallerie in sotterraneo non conseguente a nuovi ingressi.
Il Collegio esamina poi l’asserita invasione di competenze altrui. La Commissione non si è sostituita agli enti titolari della tutela idrogeologica, ambientale e sanitaria: ha espresso un giudizio di sintesi sul progetto sotto il profilo paesaggistico, seguendo i passaggi delle linee guida dell’Allegato 4, dalla individuazione del contesto alla valutazione degli effetti cumulativi, fino al progetto di risistemazione.
Il terzo motivo investe i singoli rilievi del verbale. Il Tribunale li ritiene puntuali e tecnici: le carenze sulla gestione dei derivati di taglio, sulla morfologia dei luoghi e sull’inattendibilità delle quote non risultano superate dalle integrazioni. Sulle cave contigue, la Commissione ha ben presente il coordinamento, ma rileva che il rinvio al cumulo della cava n. 92 non consente la valutazione dell’effetto paesaggistico complessivo, e che il giudizio va reso anche in presenza di titoli abilitativi già rilasciati.
Il Collegio esclude infine che il progetto del 2019 coincida con quello approvato nel 2024, diversificandosi volumi, stime dei detriti e relazioni di supporto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore della Regione e del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.