Causa di servizio e discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica (TAR Marche n. 706 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità. Il giudice non può sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, né disporre CTU, salvo che il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale non risulti inattendibile. Nella nozione di causa di servizio, o di concausa efficiente e determinante, rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e necessariamente documentati. I termini del procedimento sono ordinatori e la loro inosservanza non inficia il provvedimento. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità quando l’istruttoria segue un’istanza di parte e, comunque, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per la patologia “gastroduodenite cronica erosiva”, assumendone il rapporto causale con i turni continuativi, il lavoro straordinario e le responsabilità del ruolo.
La Commissione Medico Ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla tabella A, categoria 8. Il Comitato di Verifica ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio, qualificando l’affezione come a sfondo neuro-distonico endogeno, non influenzata dal servizio neppure sotto il profilo concausale. Il conseguente decreto di diniego è stato impugnato davanti al TAR, con richiesta di CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie, compresa la CTU, ritenendo il materiale versato in atti sufficiente alla decisione.
Il primo motivo, incentrato sull’asserita violazione dei termini procedurali del d.P.R. n. 461/2001, è stato disatteso sul rilievo che i termini del procedimento sono ordinatori, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia.
Il secondo motivo è stato respinto nel merito. Dalla documentazione prodotta non emergono fatti o circostanze idonei a dimostrare una gravosità del servizio eccedente la fisiologia. Il Collegio ha ribadito che il sindacato sul parere del Comitato resta circoscritto al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità, non potendo il giudice sostituirsi all’organo tecnico, e che la CTU è inammissibile in assenza di palese irragionevolezza. Nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, da documentare, con esclusione dei disagi e dei momenti di stress connaturati alla singola prestazione.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso in assenza di attestazioni di servizio dimostranti l’eccezionalità. La giurisprudenza tende inoltre a escludere l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio quando il procedimento segue un’istanza di parte, dovendo l’interessato considerarsi consapevole dell’inizio del procedimento. Nel procedimento di verifica della causa di servizio non ricorrono i presupposti per la comunicazione di avvio né per il preavviso di rigetto, stante la disciplina speciale del d.P.R. n. 461/2001 e il limitato sindacato giurisdizionale.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in considerazione della natura risalente della controversia.
Nota della Redazione
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