Carenza di interesse alla pretesa dei sei scatti prima del ricorso (C.G.A.R.S. n. 229 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, deve risultare non ancora soddisfatto al momento della notifica del ricorso. Se l’amministrazione ha già computato i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita prima dell’instaurazione del giudizio, il ricorrente difetta di interesse ad agire e la domanda è inammissibile. L’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa integra una questione di merito rilevabile anche d’ufficio, che impone al giudice di verificare la consistenza della prestazione liquidata. L’inammissibilità del ricorso originario travolge la sentenza di accoglimento e determina la riforma della decisione appellata.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei carabinieri, collocato in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto al computo di sei scatti contributivi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’INPS alla rideterminazione della prestazione e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza appellata ha accolto il ricorso e condannato l’Istituto a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, secondo i criteri di computo degli interessi e della rivalutazione richiamati.
L’INPS ha proposto appello, deducendo la carenza di interesse a ricorrere. L’Istituto ha sostenuto che i sei scatti erano già stati inclusi nella determina di liquidazione del TFS prima del deposito del ricorso introduttivo, essendo il ricorrente cessato dal servizio per inabilità assoluta. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione dell’interesse ad agire come presupposto dell’azione. Il thema decidendum è stato chiarito con l’ordinanza n. 430 dell’11.07.2023, che ha sollecitato il contraddittorio e richiesto all’INPS, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., una relazione illustrativa sulle modalità di calcolo dei sei scatti, con evidenze documentali e criterio di determinazione.
La verifica documentale ha confermato la tesi dell’appellante. Nella nota della pratica relativa al trattamento di fine servizio, sotto la voce “beneficio di legge applicato”, è indicata la maggiorazione di euro 3.083,35, comunicata dall’Arma dei carabinieri. La maggiorazione risulta ricompresa nello stipendio utile complessivo e il confronto evidenzia che lo stipendio utile di euro 29.283,91 deriva dalla sommatoria di stipendio effettivo, beneficio di legge e tredicesima; in assenza dei sei scatti lo stipendio sarebbe stato composto solo dalle prime due voci, per euro 25.943,61.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che il diritto rivendicato fosse già riconosciuto al momento della notifica del ricorso introduttivo. Il ricorrente, pertanto, non era titolare dell’interesse sostanziale azionato, con conseguente inammissibilità della domanda originaria per carenza di interesse.
L’appello dell’INPS è stato quindi accolto e la sentenza appellata riformata: il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile. Le spese del doppio grado sono state compensate, in considerazione della mancata costituzione dell’appellato e della condotta processuale dell’appellante, che non aveva pienamente esplicitato le proprie tesi in prime cure.
Nota della Redazione
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