Condono edilizio pendente: vietate opere ulteriori sul manufatto abusivo (C.G.A.R.S. n. 228 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza della domanda di condono edilizio è precluso all’interessato operare qualsiasi ulteriore modifica del manufatto abusivo, a prescindere dalla tipologia delle opere, perché la procedura di sanatoria non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova e ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta. Gli unici interventi consentiti sono quelli diretti a garantirne la conservazione e il completamento, alle condizioni di stretta interpretazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, con preventiva interlocuzione con la P.A. e perizia giurata sullo stato dell’immobile. L’annullamento giurisdizionale del diniego di condono non comporta l’automatica sanabilità delle opere, ma soltanto l’onere per l’amministrazione di riesaminare la domanda. Le opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza, in mancanza dell’attivazione del procedimento di completamento, sono abusive e soggette a demolizione.

Il Fatto

I proprietari di un fondo nel territorio di Messina, ove esercitano attività di spedizione di molluschi bivalvi, impugnano la sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza comunale di demolizione delle opere realizzate sul manufatto oggetto di una precedente istanza di condono, con comminatoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Il padre degli odierni appellanti aveva presentato nel 2004 istanza di condono, poi rigettata dal Comune sull’erroneo presupposto del vincolo di inedificabilità assoluta. Quel diniego è stato annullato dal giudice amministrativo, che ha escluso la ricadenza dell’immobile nella perimetrazione della riserva naturale. Su tale premessa gli appellanti fondano la pretesa che tutti i provvedimenti successivi, compresa l’ordinanza di demolizione, siano illegittimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella legittimità delle opere eseguite su un immobile abusivo per il quale pende, non ancora definita, l’istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003. Gli appellanti sostengono che l’annullamento del diniego imponga al Comune non solo il riesame della pratica, ma anche l’accoglimento della domanda, con travolgimento di ogni atto successivo.

La tesi non regge. Secondo il C.G.A.R.S., la sentenza che ha annullato il diniego non comporta l’immediata sanabilità delle opere, ma soltanto l’onere per l’amministrazione di riesaminare la domanda nel suo complesso, verificando la condonabilità dell’intervento. La pendenza dell’esame non legittima le ulteriori opere realizzate dai proprietari, che mutuano il carattere di abusività dell’opera ancora non assentita.

Richiamando un indirizzo consolidato — Cons. Stato n. 540 del 2019, Cons. Stato n. 5122 del 2019, Cons. Stato n. 6367 del 2018, Cons. Stato n. 2860 del 2016, Cons. Stato n. 7166 del 2021 — la decisione ribadisce che in pendenza del condono sono consentiti solo gli interventi diretti a garantire la conservazione del bene, senza mutarne struttura, volumi o prospetti, salvo che siano indispensabili, previa interlocuzione con la P.A., per accertare i caratteri e le dimensioni del manufatto. L’art. 35 della legge n. 47/1985, che ammette il completamento delle opere con avviso e perizia giurata, è norma di stretta interpretazione: spetta all’interessato dimostrare la riconoscibilità dell’intervento rispetto a quello rappresentato nell’istanza.

Nel caso concreto le opere di rifinitura — intonaci, pavimenti, piastrellature, impianti — sono state eseguite dopo l’istanza di condono senza attivare il procedimento di completamento. Esse sono pertanto abusive e in prosecuzione dell’illecita attività pregressa. Non giova il richiamo all’art. 14 della legge regionale siciliana n. 2/2002 in tema di d.i.a., non invocabile in una situazione fisiologica per legittimare interventi su manufatto abusivo non condonato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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