Piano di recupero in aree confiscate e legittimazione dei privati (TAR Sicilia n. 2827 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione procedimentale a presentare al Comune un piano di recupero urbanistico spetta ai proprietari delle aree interessate. Chi ha perduto la proprietà per effetto di una confisca urbanistica disposta con sentenza penale irrevocabile non è titolare di un valido titolo e non può promuovere il piano. L’art. 30, secondo comma, della L.R. Sicilia n. 19/2020 riserva l’iniziativa privata ai proprietari e alle società miste, con obbligo di garanzie finanziarie. L’approvazione del piano di recupero non costituisce condizione giuridica necessaria per chiedere la revoca della confisca limitatamente alle aree estranee alla condotta illecita, questione devoluta al giudice dell’esecuzione penale ai sensi degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.. L’interesse pubblico al governo del territorio resta nella titolarità esclusiva dell’ente locale.

Il Fatto

Un piano di lottizzazione approvato nel 2006 e una convenzione urbanistica del dicembre 2006 disciplinavano un comparto edilizio nel territorio comunale. La realizzazione era affidata a una società, il cui legale rappresentante veniva tratto a giudizio per lottizzazione abusiva ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Il processo si chiudeva in primo grado con condanna e confisca dei terreni; la pronuncia veniva confermata in appello e, quanto alla condanna, annullata senza rinvio per prescrizione dalle Sezioni Unite, con conferma della confisca. Alcuni privati, mai coinvolti nel procedimento penale, perdevano la proprietà dei fondi per effetto della confisca.

Per ricondurre a legittimità urbanistica le aree e ottenere una revoca parziale della confisca, i privati e la società presentavano al Comune un’istanza di piano di recupero urbanistico. Il Comune la respingeva, rilevando che gli istanti non erano più titolari di un valido titolo di proprietà. I ricorrenti impugnavano il diniego e chiedevano la condanna del Comune a concludere il procedimento; dopo l’ostensione in corso di causa di un parere legale, proponevano motivi aggiunti. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in parte improcedibile il primo motivo del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato soddisfatto in corso di causa l’interesse alla conoscenza del parere. Affronta poi il nucleo della controversia, che ruota attorno alla lettura della sentenza delle Sezioni Unite n. 13539 del 2020 e delle conseguenze della confisca definitiva.

La tesi dei ricorrenti è che l’approvazione del piano di recupero costituisca precondizione giuridica per accedere all’incidente di esecuzione e ottenere la revoca della confisca ratione subiecti et loci. Il Tribunale respinge l’impostazione: l’art. 676, primo comma, cod. proc. pen. e l’art. 666 cod. proc. pen. attribuiscono al giudice penale il potere di intervenire sull’estensione della confisca, e tale possibilità prescinde del tutto dal comportamento dell’amministrazione e dallo statuto urbanistico che le aree potranno assumere in futuro.

Il Collegio sottolinea l’errore prospettico: la funzione della sentenza penale è retrospettiva, mentre il piano di recupero guarda al presente. A fronte di una lottizzazione abusiva accertata con efficacia di cosa giudicata, la ridefinizione urbanistica delle aree diventa irrilevante ai fini della revoca. Quanto all’asserito interesse pubblico all’approvazione del piano, il Collegio osserva che dominus del governo del territorio è soltanto l’ente locale competente, secondo l’art. 3 della L.R. n. 19/2020, e non i soggetti che delle aree siano proprietari.

La legittimazione procedimentale viene esclusa sul piano normativo: l’art. 30, secondo comma, della L.R. n. 19/2020 riserva l’iniziativa privata ai proprietari delle aree interessate e alle società miste, con obbligo di garanzie finanziarie; l’art. 32, quarto comma, lett. b), della stessa legge richiede apposito piano attuativo per la ristrutturazione urbanistica. Poiché al momento dell’istanza i ricorrenti avevano già perduto la proprietà, il diniego comunale è corretto. Ne consegue il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e di entrambi i motivi aggiunti, con integrale conferma dell’operato dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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