Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1936 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non è idonea a determinare una pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia un atto univoco valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm., quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e la relativa dichiarazione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia tre deliberazioni della Giunta regionale con le quali la Regione aveva approvato la metodologia per la determinazione dei fattori correttivi del deflusso ecologico e il bilancio idrico regionale, con una rettifica per errore materiale di valori di portata. Il ricorso chiedeva l’annullamento di tali atti e la condanna della Regione al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio il Consorzio ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal rappresentante dell’ente, dal proprio procuratore e dal procuratore della Regione, con contestuale richiesta di compensazione delle spese. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’atto depositato non può essere qualificato come valida rinuncia al ricorso. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente la rinuncia mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. Il successivo comma 3 impone la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, con estinzione del processo se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
La rinuncia in atti, sebbene sottoscritta personalmente dalla parte, risulta irrituale perché non notificata alle altre parti del giudizio e, dunque, inidonea a determinare una pronuncia di estinzione.
Il Collegio ritiene tuttavia di poter apprezzare la dichiarazione ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
In tale contesto, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503, Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159, Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599, Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120, Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981 e Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446.
In conformità alla richiesta congiunta delle parti costituite, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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