Base imponibile IMU e stima delle aree edificabili spetta al giudice tributario (TAR Puglia n. 1273 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni consiliari con cui il comune determina la base imponibile IMU e stima il valore delle aree ritenute edificabili incidono in via immediata e diretta su un elemento essenziale dell’obbligazione tributaria e attengono alla concreta disciplina dello specifico rapporto tra contribuente ed ente impositore. Esse hanno natura sostanzialmente impositiva e autoesecutiva, non necessitando di alcun ulteriore atto amministrativo specificativo, poiché l’importo dell’imposta discende da un mero conteggio matematico. La controversia che ne contesti i presupposti rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, restando estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’aspetto di formazione generale dell’atto recede dinanzi alla sua attitudine concretamente impositiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno ricadente nella “Maglia 194 – Zona C2” del P.R.G. del Comune di Bisceglie, impugnavano la delibera consiliare che per l’anno 2021 aveva stimato il valore dell’area in € 160,95/mq ai fini del calcolo dell’IMU, insieme alle presupposte delibere adottate dal 2014 al 2020, al regolamento IMU, alla determinazione dei valori medi delle aree a standard e al P.R.G. nella parte in cui destina la maglia a zona residenziale di espansione. Con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alla delibera per il 2022 e al regolamento IMU nella parte in cui qualifica come fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato.

Deducevano l’inedificabilità di fatto dei suoli, per effetto dei piani paesaggistici regionali e del P.P.T.R., sostenendo la sopravvalutazione della base imponibile. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e l’inammissibilità del ricorso per tardività. La causa giungeva alla decisione dopo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamando l’orientamento della Corte costituzionale e della Cassazione, ribadisce che la giurisdizione del giudice tributario ricorre ogni qualvolta la controversia abbia ad oggetto immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, ossia l’an o il quantum del tributo, dovendosi escludere solo le ipotesi di impugnazione di atti di carattere generale non direttamente coinvolgenti un rapporto tributario.

Il TAR osserva che gli elementi dell’imposta comprendono soggetto attivo, soggetto passivo, presupposto, base imponibile, aliquota e fonte. Nel caso concreto, gli atti gravati in parte qua risultano direttamente determinativi di un aspetto fondamentale dell’obbligazione tributaria, individuando la misura della base imponibile sul presupposto della ritenuta – ma contestata – edificabilità delle aree di proprietà.

La qualificazione come autoesecutivi degli atti impugnati sostiene la decisione: l’importo dell’imposta dovuta scaturisce da un semplice conteggio matematico, cioè dall’applicazione dell’aliquota alla base imponibile in relazione all’estensione dei suoli. L’aspetto di formazione generale dell’atto assume rilievo recessivo rispetto alla sua direzione concretamente impositiva, che coinvolge lo specifico rapporto tributario tra i ricorrenti e il Comune.

Quanto agli altri atti (regolamento consiliare, determinazione dei valori medi delle aree a standard e P.R.G.), il Collegio rileva che la loro impugnazione è stata proposta espressamente in via incidentale, con conseguente irrilevanza ai fini del riparto. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 11 cod. proc. amm., con indicazione del giudice tributario competente per territorio dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.

Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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