Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità dei ricorsi riuniti (TAR Sicilia n. 3587 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può, pertanto, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe il merito degli atti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una serie di note e provvedimenti adottati da autorità amministrative in materia di titoli concessori, chiedendone la nullità o l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti e una società cooperativa controinteressata, che eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.

Con successiva ordinanza il Tribunale disponeva la riunione dei ricorsi, stante l’evidente connessione, e impartiva incombenti istruttori. Prima della decisione la ricorrente depositava atti con cui rappresentava che l’Autorità resistente, la stessa società ricorrente e la cooperativa avevano sottoscritto un verbale di chiarimento dei termini della controversia, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che i ricorsi riuniti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La vicenda contenziosa si è definita per effetto di un accordo tra le parti, sicché la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Egli può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da ciò discende il limite del potere del giudice: questi non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è pertanto tenuto alla declaratoria di improcedibilità allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama alcune pronunce conformi: T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV stralcio, 7 ottobre 2024, n. 17218; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25 settembre 2024, n. 5097; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 337.

La definizione in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. assorbe ogni altra questione. La peculiarità della vicenda e l’esito processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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