Domanda risarcitoria per illegittimo diniego di voltura della licenza di vigilanza (TAR Sicilia n. 1705 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta comunque l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Il risarcimento del danno non spetta, tuttavia, quando la declaratoria di invalidità consente la riedizione del potere con esiti liberi, fermi i vincoli derivanti dalla sentenza di annullamento. La colpa della Pubblica Amministrazione è configurabile solo quando le circostanze di fatto e il quadro di riferimento giuridico e fattuale palesino negligenza, imperizia o l’aver agito in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non supplisce al difetto di prova dell’an debeatur.

Il Fatto

Una società operante nel settore della vigilanza privata e il suo legale rappresentante impugnavano davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Prefetto aveva rigettato l’istanza di voltura della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., unitamente agli atti presupposti. La vicenda prende avvio da una misura interdittiva applicata al legale rappresentante nell’ambito di un procedimento penale; nelle more, la licenza era stata trasferita in via provvisoria ad altro soggetto della compagine societaria. Revocata la misura, l’interessato aveva chiesto la restituzione della licenza, ma l’Amministrazione aveva negato la voltura richiamando elementi negativi sui requisiti soggettivi di affidabilità e buona condotta.

Con ordinanza n. 177 del 19.04.2024 il TAR disponeva la sospensione degli effetti e il riesame della fattispecie. All’esito, la Prefettura confermava il rigetto. Sopravvenuta poi una sentenza di non luogo a procedere, l’Amministrazione revocava in autotutela il diniego e trasferiva la titolarità della licenza all’interessato. La parte ricorrente dichiarava quindi la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, insistendo però sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo: la dichiarazione del difensore comporta l’improcedibilità dell’impugnazione e impedisce la decisione nel merito. Richiama sul punto un orientamento condiviso, tra cui T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 28.

La permanenza dell’interesse risarcitorio impone però al giudice di procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Quanto al primo motivo, il TAR osserva che la legittimità dell’atto va valutata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. Stato, sez. V, n. 10556 del 31.12.2024). Al momento del diniego l’impianto accusatorio appariva ancora pregnante, e solo i successivi approfondimenti processuali ne hanno ridimensionato la portata. Nella materia della sicurezza sussidiaria l’Amministrazione dispone di ampi poteri discrezionali, dovendo ponderare con particolare rigore i presupposti di rilascio e permanenza della licenza (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 52 del 24.01.2018).

Il secondo motivo, positivamente valutato in sede cautelare, non consente comunque un esito favorevole sul piano risarcitorio: il danno non spetta quando la declaratoria di invalidità consente la riedizione del potere con esiti liberi (Cons. Stato, sez. IV, n. 11337 del 29.12.2023). Il Collegio esclude inoltre in via radicale l’elemento soggettivo della responsabilità, non emergendo che l’Amministrazione abbia agito con negligenza o in spregio alle regole di correttezza e buona fede (Cons. Stato, sez. VII, n. 291 del 15.01.2025).

Quanto al danno non patrimoniale da lesione dell’immagine, la domanda è infondata per difetto di prova: il pregiudizio non è risarcibile in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. opera solo sul quantum debeatur, non sull’an debeatur (Cons. Stato, sez. VII, n. 2972 del 23.03.2023). Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e per il resto rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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