Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 2586 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità dei commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il soddisfacimento in via amministrativa del bene della vita richiesto in giudizio rende improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’istanza con cui la parte rappresenti di non avere più interesse alla prosecuzione, per aver ottenuto quanto richiesto, è riqualificabile come richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, produttiva di declaratoria di improcedibilità. Le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze e dell’esito della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il bando con cui un’azienda ospedaliera universitaria, in qualità di capofila, ha indetto una procedura per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione, nella parte in cui prevede l’assegnazione di dieci posti a un’altra azienda ospedaliera. Ha impugnato inoltre la deliberazione con cui è stato indetto il concorso, nonché due note della struttura sanitaria destinataria dei posti, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’assunzione e la condanna allo scorrimento di una graduatoria approvata con precedente deliberazione.
L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio. Nelle more della definizione il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto l’assunzione per la disciplina oggetto di causa e, non essendo più interessato alla prosecuzione, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. L’amministrazione non ha depositato ulteriori difese; all’udienza di smaltimento il ricorso è stato spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’incidenza del sopravvenuto soddisfacimento del bene della vita sul processo già instaurato. Il punto di partenza è l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della carenza di interesse alla decisione della causa.
Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la norma opera anche in assenza delle formalità previste dai commi precedenti, citando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021. Il principio è che la rinuncia alla decisione non richiede necessariamente un atto formale, potendo essere ricavata da elementi concludenti.
Il Collegio rileva che la dichiarazione espressa del ricorrente, il quale ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse per aver ottenuto l’assunzione richiesta, rende evidente l’assenza di un interesse alla coltivazione del ricorso. L’istanza di parte viene così riqualificata come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, produttiva di declaratoria di improcedibilità.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Collegio le compensa, in ragione delle circostanze e dell’esito della controversia. Il giudice ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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