Carico urbanistico differenziale e permesso di costruire convenzionato per riattivazione sanitaria (Cons. Stato n. 5059 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aumento del carico urbanistico non si presume, ma va accertato in concreto e in termini differenziali, verificando l’impatto effettivo delle opere progettate sul territorio. Il permesso di costruire convenzionato e il contributo di costruzione trovano giustificazione quando le trasformazioni dell’immobile determinino, con ragionevole prevedibilità, un’attrazione di un maggior numero di persone e un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti. La riattivazione di una struttura sanitaria dismessa, con incremento dei posti letto e delle superfici di degenza e ambulatoriali, integra tale presupposto anche in assenza di cambio di destinazione d’uso. La SCIA non è idonea a legittimare l’intervento quando lo strumento urbanistico richieda una convenzione con contenuto minimo determinato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un compendio immobiliare denominato ex Padiglione Barellai, oggetto di un intervento edilizio presentato mediante SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e qualificato dalla società proprietaria come restauro e risanamento conservativo. Il Comune ha adottato un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19 legge n. 241/1990, ritenendo mancanti i presupposti di legge e ravvisando un preminente interesse pubblico al rispetto del PUC. Ha inoltre invitato la società a conformarsi, prospettando una chiusura positiva del procedimento subordinata alla presentazione di uno schema di convenzione.

La società ha impugnato tali atti dinanzi al TAR Liguria, che con sentenza n. 172/2024 ha respinto il ricorso, ritenendo l’intervento correttamente qualificato come ristrutturazione con aumento del carico urbanistico, bisognoso di permesso di costruire convenzionato e non esonerabile dal contributo né dall’obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali. La società ha proposto appello, dolendosi della qualificazione delle opere, dell’assenza di cambio di destinazione e della genericità del provvedimento, e riproponendo la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sul piano fattuale osserva che il progetto presentato in variante si limita ad eliminare la demo-ricostruzione di due corpi di fabbrica di 45 e 60 mq, a fronte di un edificio di circa 5000 mq: una differenza pari al 2% della superficie complessiva, che non muta la sostanza dell’intervento già qualificato come ristrutturazione.

Il Collegio ritiene che l’intervento comporti un incremento del carico urbanistico: i posti letto passano da 68 a 98, crescono le superfici di degenza, ambulatoriali e riabilitative, e la struttura dismessa da anni viene riattivata. Tali dati non possono non incidere sul bisogno aggiuntivo di servizi e infrastrutture, connesso al numero degli addetti e degli utenti.

La Corte ricostruisce la nozione di carico urbanistico come grandezza relazionale e differenziale, correlata alle opere e ai servizi effettivamente realizzati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3326 del 2025). L’accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi di riscontro, quali la maggiore affluenza di persone e la pressione sulle infrastrutture, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2294 del 2015, n. 2694 del 2018 e n. 5964 del 2019, nonché l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021.

Viene altresì valorata la ratio degli oneri di urbanizzazione, che contempera l’esercizio delle facoltà edificatorie con la tutela degli interessi pubblici al corretto sviluppo del territorio, nel rispetto del principio di proporzionalità. Coerente con tale impostazione è ritenuto l’art. 38 della legge regionale n. 16/2008, che subordina il contributo agli interventi incidenti in modo significativo sul territorio.

Quanto alla pretesa genericità del provvedimento sull’ammontare del contributo, la Corte ritiene che esso verrà determinato in seguito alla presentazione dell’istanza di permesso e della eventuale convenzione. La SCIA non è idonea a legittimare l’intervento, poiché il PUC richiede, anche per la mera riattivazione della destinazione sanitaria, una convenzione con contenuto minimo specificamente indicato. Respinta la domanda risarcitoria per assenza del presupposto dell’illegittimità degli atti. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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