Carta clonata e prelievi con PIN (ABF Collegio di Bari n. 1896 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. La produzione dei log che attestano l’uso della carta con chip e l’inserimento del PIN è sufficiente a dimostrare la corretta autenticazione, ma non anche la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente, che devono essere provati specificamente. L’esenzione dall’autenticazione forte per le operazioni contactless di modesto importo non libera l’intermediario dalla responsabilità per le transazioni non autorizzate. La mancata attivazione del servizio di alert costituisce carenza organizzativa imputabile all’intermediario e concorre, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., con la condotta negligente dell’utente che non abbia controllato gli estratti conto.
Il Fatto
La ricorrente deduce di essere stata vittima della clonazione del proprio bancomat e disconosce diciannove operazioni non autorizzate, per complessivi Euro 1.672,83, eseguite tra il settembre 2024 e l’agosto 2025: nove prelievi presso sportelli ATM e dieci pagamenti su POS.
L’intermediario eccepisce l’irricevibilità delle operazioni anteriori al 5 agosto 2024, la genericità del ricorso e l’assenza di prova della clonazione. Sostiene che i prelievi sono stati eseguiti con la carta fisica e il PIN corretto, presso ATM vicini all’abitazione della ricorrente, e che i pagamenti contactless sono avvenuti presso un unico esercente della zona. Nega malfunzionamenti dei propri sistemi e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del disconoscimento sulla base del modulo allegato: diciannove operazioni, di cui nove prelievi per Euro 1.560,00 e dieci pagamenti per Euro 112,83. Quanto alla più risalente, indicata nel modulo come eseguita il 9 luglio 2024, la denuncia e i log inducono a ritenerla effettuata il 7 settembre 2024. La disciplina applicabile è quella del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2.
Sul primo gruppo di operazioni il Collegio ritiene assolto l’onere probatorio dell’intermediario. I log documentano, per il prelievo del 12 agosto 2025, l’autorizzazione completata mediante digitazione del PIN; per gli otto prelievi presso altri intermediari attestano l’uso della carta fisica con chip e l’inserimento del PIN, con esito concluso e nessuna anomalia. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato e quello di altri collegi territoriali per confermare la correttezza dell’autenticazione.
Quanto ai dieci pagamenti contactless, tutti di importo inferiore a Euro 18,00, il Collegio verifica le condizioni dell’art. 11 del Regolamento delegato n. 2018/389 che consentono di omettere l’autenticazione forte: importo individuale contenuto, cumulo inferiore a Euro 150,00 e non più di cinque operazioni consecutive. L’esenzione, però, non esonera l’intermediario dal regime di responsabilità, potendo questi liberarsi solo con la prova della frode del pagatore. Nel caso concreto tale prova manca.
Il Collegio richiama quindi il principio del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: la regolarità formale dell’autenticazione non basta, occorrendo elementi di fatto dai quali desumere in via presuntiva la colpa grave dell’utente. Nel caso di specie la ricorrente contesta operazioni distribuite su un lungo arco temporale e non replica al rilievo dell’intermediario sulla mancata consultazione degli estratti conto. L’omesso controllo del conto per un rilevante lasso di tempo integra colpa grave, secondo l’orientamento richiamato. La ricorrente, inoltre, non ha circostanziato la frode, non adombrando furto o smarrimento dello strumento.
Su un diverso piano, il Collegio rileva la mancata attivazione del servizio di sms alert, che l’intermediario non ha dedotto né giustificato con rifiuto dell’utente, secondo i principi del Collegio di Coordinamento n. 24366/2019 e della successiva decisione n. 8672/2024. Tale carenza organizzativa, rilevabile anche d’ufficio, ha impedito alla ricorrente di avvedersi della frode nell’immediatezza. All’inadempimento dell’intermediario concorre però la condotta negligente della ricorrente, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: l’estratto conto periodico le avrebbe consentito di rilevare le operazioni non autorizzate. Il Collegio accoglie perciò parzialmente il ricorso, liquidando equitativamente in Euro 300,00 i danni evitabili con una condotta diligente, oltre al rimborso di Euro 20,00 e al contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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