Colpa grave del cliente che non prova frode né monitora movimenti (ABF Collegio di Milano n. 1704 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, una volta che l’intermediario abbia fornito la prova dell’autenticazione forte delle operazioni contestate e non emergano indici di anomalia, il Collegio può desumere la colpa grave del cliente dalle mancate allegazioni sulle concrete modalità della frode, dalla mancata vigilanza sui movimenti e dal ritardo nel bloccare lo strumento. La regola dell’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010 impone di verificare la sussistenza della strong customer authentication prima di valutare la condotta del titolare. Accertata la SCA e la colpa grave, il ricorso è inammissibile al rimborso e la ripartizione proporzionale delle responsabilità non trova applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una carta di credito e ha disconosciuto due addebiti, di euro 869,00 e 567,00, registrati nei giorni 12 e 19 aprile 2025. Sostiene di essersi accorto delle operazioni solo il 3 giugno 2025, alla ricezione dell’estratto conto mensile inviato per posta, e in quella stessa data ha presentato denuncia e richiesto il blocco della carta.
L’intermediario ha respinto la domanda di disconoscimento, eccependo la colpa grave del cliente e chiedendo in via subordinata la ripartizione proporzionale delle responsabilità con applicazione della franchigia di legge. Il ricorrente ha adito l’Arbitro per ottenere il rimborso di 1.436,00 euro oltre interessi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il quadro normativo del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, di attuazione della direttiva PSD II, e la disciplina della strong customer authentication desumibile dagli artt. 97 e 98 della PSD2, dall’art. 10-bis del D.Lgs. 11/2010 e dal Regolamento Delegato UE 2018/389. La SCA richiede almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso.
Nel caso concreto l’autenticazione risulta correttamente eseguita mediante l’utilizzo della carta in modalità contactless, quale elemento di possesso, e la digitazione del PIN, quale elemento di conoscenza. Il Collegio precisa che, secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi, è sufficiente che il cliente neghi di aver autorizzato la transazione, ma la valutazione sulla mancata allegazione dei fatti rileva solo dopo la verifica della SCA.
Verificata l’autenticazione, il Collegio rileva che il ricorrente non ha indicato alcuna circostanza sulle modalità della frode e si è accorto degli addebiti solo dopo due mesi, ignorando gli SMS alert attivati sul proprio cellulare. A ciò si aggiunge che la stessa carta è stata usata nei medesimi giorni presso esercenti poco distanti da quello delle operazioni contestate, a nove ore di distanza per la prima e a quaranta minuti per la seconda, senza che tali operazioni fossero disconosciute.
Rileva inoltre un acquisto non contestato del 12 gennaio 2025 presso lo stesso esercente e l’assenza di denuncia per furto o smarrimento. Da tali elementi il Collegio desume la colpa grave del ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso e assorbimento della richiesta subordinata di ripartizione proporzionale.
Nota della Redazione
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