Rimborso pro quota oneri non maturati al cessionario del quinto (ABF Collegio di Bologna n. 5776 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto e delegazione di pagamento, la legittimazione passiva all’azione di rimborso degli oneri non maturati per estinzione anticipata spetta al soggetto che ha ricevuto il pagamento ed ha rilasciato la quietanza liberatoria e il conteggio estintivo, anche quando sia cessionario del solo credito e non dell’intera posizione contrattuale. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125-sexies Tub nel testo originario, come interpretato dalla sentenza Corte di Giustizia C-383/18 (Lexitor) e dalla Corte cost. n. 263/2022: il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale alla vita residua degli interessi e di tutti i costi del credito, escluse le imposte. Il rimborso delle commissioni recurring avviene secondo il criterio proporzionale ratione temporis; per i costi up front il Collegio reputa equo il criterio contrattuale della curva degli interessi. L’indennizzo per estinzione anticipata è dovuto salvo che il consumatore deduca e provi l’assenza di oggettiva giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato il 30 maggio 2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel giugno 2023 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 previste. Proposto reclamo senza esito, si è rivolto all’ABF chiedendo il rimborso pro quota degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies Tub, per complessivi € 2.151,52, e in via subordinata l’applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri up front. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza, la refusione delle spese legali, gli interessi legali dal reclamo e il rimborso delle commissioni di estinzione.

L’intermediario resistente ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere cessionario del solo credito derivante dal contratto stipulato con una diversa società finanziaria. Nel merito ha sostenuto la non rimborsabilità dei costi qualificati up front e ha invocato la Corte cost. n. 263/2022 per orientare le pretese verso lo Stato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare richiamando l’indirizzo del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018: obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve il pagamento, unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria. Nel caso concreto la quietanza liberatoria e il conteggio estintivo risultano rilasciati dall’intermediario convenuto, al quale era pure intestato il conto corrente ove effettuare il versamento del saldo.

Nel merito, il Collegio richiama la Corte cost. n. 263/2022 e la sentenza Lexitor, ribadendo che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 — tra cui pacificamente quelli di cessione del quinto — si applica l’originario art. 125-sexies Tub come interpretato alla luce del diritto euro-unitario, con diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di interessi e costi. Il Collegio esclude che il quadro sia mutato per effetto dell’art. 27 D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, né ritiene pertinente la diversa pronuncia Corte di Giustizia C-555/21, relativa al credito immobiliare.

Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio richiama l’indirizzo ABF sulla rimborsabilità delle commissioni recurring, da ridurre secondo il criterio proporzionale ratione temporis indicato dalla decisione n. 6167/2014. Per i costi di natura up front reputa equo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi, richiamando la decisione n. 26525/2019. Applicando tali criteri e scomputando quanto già rimborsato, il Collegio determina l’importo dovuto in € 723,00.

Rigettate le ulteriori domande: non risulta alcuna prova di quote versate in eccedenza dopo l’estinzione; la penale di estinzione anticipata è legittima ai sensi del comma 2 dell’art. 125-sexies Tub, non avendo il ricorrente dedotto ragioni plausibili di difetto di oggettiva giustificazione, né ricorrendo le ipotesi di esclusione del comma 3. Il Collegio riconosce gli interessi legali dal reclamo e nega la refusione delle spese legali, non emergendo un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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