Clausole di gara non escludenti e sindacato sui punteggi tecnici (Cons. Stato n. 1688 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del disciplinare di gara che si limitano a indicare le modalità di confezionamento dell’offerta non integrano una clausola escludente quando non rechino una espressa comminatoria di esclusione, dovendosi preferire l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione, oggi codificata dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. L’autovincolo della lex specialis opera entro tale perimetro ermeneutico e non consente alla stazione appaltante di ampliare gli oneri a carico dei concorrenti. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: esso si arresta dinanzi alla discrezionalità tecnica, salvo che emerga una manifesta illogicità o un travisamento dei fatti. La valutazione delle offerte va condotta complessivamente e non in modo atomistico sui singoli elementi.
Il Fatto
Una società del settore diagnostico impugna dinanzi al TAR Puglia l’aggiudicazione del lotto relativo alla sierologia infettivologica di una procedura aperta telematica multilotto bandita da una azienda sanitaria per la fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici di laboratorio. L’aggiudicazione era stata disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica.
La ricorrente aveva chiesto l’esclusione della controinteressata, sostenendo la incompletezza dell’offerta economica per mancata quotazione del Middleware, l’assenza dei layout di due presidi spoke, la carenza di soluzioni a garanzia della continuità operativa e l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici. Il TAR respinge il ricorso principale e i due motivi aggiunti; segue appello con quattro motivi, con riproposizione delle censure di primo grado e domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla mancata quotazione del Middleware. L’art. 6 del Disciplinare non attribuisce natura escludente all’onere di indicazione separata, non essendovi alcuna comminatoria in tal senso; i concorrenti restano liberi di formulare offerte onnicomprensive. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III, n. 9702 del 2024.
La Corte chiarisce il rapporto tra autovincolo e favor partecipationis: il rispetto della lex specialis non può cedere di fronte all’interesse al più ampio confronto concorrenziale, ma la dialettica si risolve sul piano interpretativo, con la possibilità di chiedere chiarimenti all’offerente senza integrare l’offerta, come precisato da Cons. Stato, Sez. III, n. 10931 del 2022. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, impone di considerare nulle le clausole che prevedono cause ulteriori. Nella specie il middleware era descritto nell’offerta tecnica ed era incluso nel costo complessivo, senza incertezza su un elemento essenziale.
Quanto ai layout dei presidi spoke, l’art. 5 del Disciplinare non prevede alcuna esclusione e la planimetria era richiesta essenzialmente per la struttura Hub. La Corte richiama ancora la sentenza n. 9702/2024, resa in vicenda analoga, valorizzando una lettura funzionale del requisito: le informazioni su ubicazione, dimensioni e ingombri erano state fornite, restando la censura ancorata al mero dato formale.
Sulla continuità operativa, il Collegio esclude che essa coincida con un back-up strumentale o un recovery plan: essa richiede una soluzione in grado di operare con modalità analoghe e sovrapponibili, come confermato dalle risposte ai chiarimenti della stazione appaltante.
Da ultimo, il sindacato sui punteggi tecnici viene ricondotto ai limiti della discrezionalità tecnica, secondo la griglia fissata da Cons. Stato, Sez. V, n. 7931 del 2023 e Sez. III, n. 2003 del 2022: controllo di ragionevolezza, coerenza e attendibilità, non sostitutivo. La Commissione aveva valutato complessivamente sensibilità e specificità dei reagenti, rilevando che alcune caratteristiche della ricorrente erano state testate su piattaforma diversa. L’appello è così respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.