Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1865 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti di rito, costituiti dalla notificazione del titolo esecutivo al debitore pubblico presso il domicilio reale e dall’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si intendono connesse ai compiti istituzionali e non danno luogo a compenso autonomo. La marcata serialità e l’assenza di difficoltà interpretative giustificano la riduzione delle spese di lite; la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti risponde ai profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 182/2023 del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, pubblicata il 26 maggio 2023, notificata il 22 luglio 2023 e passata in giudicato. Il titolo ha riconosciuto il diritto alla cosiddetta “carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della l. n. 724/1994.
Con il ricorso la parte ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti di rito della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data della proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Accertata l’assenza di contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. La scansione dei termini configura un’ipotesi di obbligo di esecuzione a carico della pubblica amministrazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, diano luogo a un autonomo emolumento, dovendosi ritenere compreso quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Sulle spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014 e soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, il Collegio ha operato un’ulteriore riduzione in ragione della marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e della oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c., con refusione del contributo unificato. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale