Prevalenza delle tabelle di scrutinio sui verbali elettorali e correzione dei voti (TAR Toscana n. 1460 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie elettorali, in caso di discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di scrutinio e quelli riportati nei verbali sezionali o nel prospetto dei voti di preferenza, prevale il contenuto delle tabelle, compilate contestualmente alle operazioni di spoglio. Il verbale assolve una funzione meramente certificatoria rispetto alle operazioni effettive e la sua natura di atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., non impedisce di sindacare l’esattezza dei dati trascritti. La doglianza che investe il solo errore di trascrizione non attiene al contenuto fidefacente dell’atto e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Le mere irregolarità formali delle operazioni elettorali non comportano l’annullamento delle stesse, salvo che incidano sulla sincerità e sulla libertà del voto.

Il Fatto

Due candidati della medesima lista, collocata al n. 4, hanno partecipato alle elezioni per il Consiglio Comunale di Prato dell’8 e 9 giugno 2024. Il primo è risultato primo dei non eletti, la seconda ultima degli eletti, con assegnazione di due seggi alla lista. Il primo ha impugnato i verbali delle operazioni elettorali, il prospetto dei voti di preferenza, gli atti di proclamazione e la delibera consiliare di convalida, chiedendo la correzione del risultato e la proclamazione a consigliere comunale.

Il ricorrente principale lamentava la mancata attribuzione di ventuno preferenze e l’illegittimo annullamento di dodici voti. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la mancata attribuzione di sei preferenze, l’annullamento di sette voti e l’illegittima attribuzione di un voto al ricorrente principale, per farne valere la carenza di interesse e superare la prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto istruttoria ordinando alla Prefettura il deposito delle tabelle di scrutinio relative alle sezioni contestate, acquisite in atti. Su tale base ha ritenuto la prevalenza probatoria delle tabelle rispetto ai verbali, richiamando l’orientamento secondo cui le une costituiscono obiettivo riscontro della volontà degli elettori e prevalgono sui secondi in caso di discordanza di dati.

Il ragionamento muove dalla qualificazione del vizio: quando la contestazione non investe quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto, ma l’esattezza dei dati trascritti, si è in presenza di un mero errore di trascrizione, sindacabile alla luce degli altri atti del procedimento elettorale. La fede pubblica del verbale, pertanto, non preclude la verifica numerica affidata alle tabelle.

Dall’esame delle risultanze è emersa l’infondatezza delle pretese del ricorrente principale: nelle sezioni contestate egli non ha conseguito i voti reclamati, e l’asserita attribuzione di undici preferenze per sezione è derivata da una correzione manoscritta fraintesa, coerente invece con il totale dei parziali. Quanto alla ricorrente incidentale, le tabelle hanno confermato quattro preferenze non conteggiate nel prospetto dell’Ufficio Centrale, mentre le ulteriori contestazioni non hanno trovato riscontro.

Il Collegio ha quindi respinto il ricorso principale e dichiarato fondato quello incidentale, disponendo la correzione del prospetto dei voti di preferenza e confermando l’attribuzione del seggio. Ha inoltre escluso rilievo alle deduzioni sulle irregolarità della sezione n. 116, non essendo il vizio idoneo a incidere sul risultato, e ha posto le spese di lite a carico del ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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